Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1690 Onere della prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma il 26 luglio 2007, in accoglimento del gravame proposto dalla FS CARGO s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2003, rigettava la domanda della COOPLAT s.r.l., tendente ad ottenere il pagamento di lire 1.200.091.200, in quanto aveva eseguito prestazioni a favore della soc. OMNIAEXPRESS (poi FS CARGO s.p.a.), per cui aveva emesso fatture che erano relative al costo del personale di venti unità operanti presso il centro operativo di Venezia-Mestre e riferite al periodo aprile 1993-febbraio 1994.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la COOPLAT, affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Resiste con controricorso la FS Logistica (già FS Cargo s.p.a.). Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.-Osserva il Collegio che tutti e tre i motivi sono redatti nella prospettiva di evidenziare il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Le censure consistono nella asserita contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova documentale offerta dalla COOPLAT di cui al doc.n.13 (primo motivo); alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova documentale n. 14 (secondo motivo);

alla contraddittorietà della motivazione in ordine al documento n. 16 (terzo motivo).

2.-Al riguardo, ed in linea di principio, premette il Collegio che la deduzione di un vizio di motivazione tramite il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza. Sul punto è ormai jus recpetum e di recente Cass. n. 103330/03.

Pertanto, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di un documento o la sua erronea interpretazione o di prove testimoniali il vizio può ritenersi sussistente soltanto nel caso di totale obliterazione del documento o degli elementi da esso deducibili oppure dalle deposizioni che si palesino idonei a condurre-secondo una valutazione che la Corte di cassazione esprime sul piano astratto ed in base a criteri di verisimiglianza ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito (Cass. n. 4405/06; Cass. n. 27169/06).

3.-Ciò posto, e passando all’esame della prima censura in merito al doc. n. 13, ossia all’accordo del 12 marzo 1993, da applicarsi a decorrere dal 1 aprile 1993, la società ricorrente assume che alcune prestazioni da essa reiterate costituivano prestazioni ulteriori rispetto a quelle contenute in detto documento, contrariamente a quanto considerato dal giudice dell’appello.

La censura da una parte è inammissibile perchè mira a richiedere una nuova valutazione del documento già operata dal giudice del merito, dall’altra è da disattendere. Di vero, il giudice dell’appello ha posto in rilievo che quell’accordo prevedeva la "manipolazione ordinaria", il servizio di trasporto di merci deperibili e corse straordinarie che risultavano compensati nell’appendice allegata al contratto di appalto depositata dalla stessa COOPLAT e da essa specificamente sottoscritto; non ha considerato prestazione aggiuntiva il presunto posizionamento presso la stazione di Mestre perchè "presupposto necessario per lo stesso svolgimento delle prestazioni richieste alla COOPLAT cui erano affidate attività di ricevimento, di consegna, smistamento, manutenzione delle merci, carico e scarico automezzi, vagoni, treni in partenza o in arrivo presso il centro operativo di Venezia/Mestre ed analoghe osservazioni ha ritenuto fare in merito alle attività di pulizia dei bagagliai e del magazzino nonchè all’attività di predisposizione dei colli.

Come appare evidente, nessuna contraddittorietà nella motivazione è rinvenibile, in quanto l’argomentare si muove su binari documentali che sono interpretati logicamente in relazione al contenuto del contratto.

Del resto, a differenza dell’argomentare del giudice di primo grado, il giudice dell’appello ha ritenuto che tutte le prestazioni successive al 12 marzo 1993, ossia quelle effettuate dal 1 aprile 1993 rientravano già in quell’accordo e, quindi, non vi è alcuna contraddittorietà, ma solo una diversa valutazione del suo contenuto.

Peraltro, la ricorrente con la sua censura afferma che il giudice a quo avrebbe attuato una forzata interpretazione letterale dell’accordo senza indicare o allegare la esistenza o l’intensità decisiva per il giudizio di tale forzatura.

4. In merito al secondo motivo e relativo al doc. n. 14 che, secondo la ricorrente avrebbe contribuito a confortare la natura aggiuntiva delle prestazioni ad essa affidate, va detto quanto segue.

Il giudice dell’appello, come si evince dallo specifico passaggio argomentativo, ha rilevato che il documento era privo di data; la COOPLAT non ha mai indicato e provato la data ed anche in riferimento ai testi escussi ha potuto affermare non solo che la rilevanza probatoria del documento fosse assai dubbia, ma ha anche evidenziato che agli atti non vi fossero elementi che avrebbero consentito di ritenere che il documento si riferisse alla OEX e costituisse un patto aggiunto (v. p. 6 sentenza impugnata).

In buona sostanza, il giudice dell’appello ha ritenuto che il doc. n. 14, sottoscritto da un rappresentante della INT e non da OEX e senza data, fosse inidoneo a provare l’esistenza di un patto aggiunto e tale valutazione è immune da ogni censura di contraddittorietà, aggiungendosi, osserva il Collegio, che anche in questa sede la COOPLAT riconosce che il documento fosse privo di data per sostenere, poi, in relazione al suo contenuto, che non riporta integralmente, che alla INT sarebbe subentrata la OEX e che il doc. n. 16 sarebbe stato sottoscritto congiuntamente dagli Amministratori delegati di OEX e INT, per concludere che M anche con un minimo impegno, la circostanza temporale è di facile deduzione (p. 13 ricorso).

Il che non è di per sè sufficiente a scalfire le argomentazioni espresse sul punto nella sentenza impugnata. Peraltro, è onere della parte che vi ha interesse a produrre un documento completo e circostanziato, onde consentire al giudice di rispondere alle sue richieste (Cass. n. 18506/06).

5.- Infine, in merito alla terza censura concernente la asserita erroneità dell’interpretazione del doc. n. 16 (lettera del 2 febbraio 1994), che il giudice del merito ha individuato come manifestazione di sensibilità al problema occupazionale (v. p. 14 ricorso), va affermato quanto segue. Nel documento della OEX alla COOPLAT, secondo la sua redazione evidenziata nel ricorso, la OEX comunicava alla COOPLAT che stava mettendo in atto azioni tendenti a esternalizzazioni.

Ad avviso della società ricorrente, questa frase starebbe a significare nuove strutture di lavoro esterno a cui affidare dopo il febbraio 1994 i lavori-extra eseguiti da COOPLAT sino a tale data, per cui vi sarebbe stato un impegno della OEX a pagare il personale in esubero ed indipendentemente dal suo concreto utilizzo.

Simile assunto, nei termini in cui è proposto, non può essere condiviso, perchè logica appare la interpretazione offerta dal giudice dell’appello che, quindi, va confermata. Infatti, non vi è dubbio che se la comunicazione avesse avuto l’impegno così come individuato dalla COOPLAT, tale impegno avrebbe certamente avuto una sua rilevanza economica e, quindi, non poteva essere espresso con una semplice missiva, per cui, e più logicamente, così come evidenziato dal giudice a quo, anche in considerazione delle vicende gestionali del momento, essa non poteva che manifestare soltanto un’attenzione al problema occupazionale del personale che a seguito della strutturazione degli appalti delle Ferrovie dello Stato avrebbe dovuto trovare diversa collocazione" (p. 7 sentenza impugnata).

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma l’alterno esito delle fasi di merito, concretano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *