T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 2451 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1910/2011, depositata in data 15.07.2011, il Tribunale ha disposto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Sassari, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati e rinviando per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 02.12.2011.

Con atto depositato in data 11.08.2011, il Commissario ad acta ha riferito che, a causa di carenze di organico, la Prefettura di Sassari non dispone di figure professionali qualificate per procedere all’ottemperanza del decreto ingiuntivo.

Sulla base di tali dichiarazioni, il Tribunale ritiene necessario, al fine di garantire l’effettiva dell’ottemperanza e quindi della tutela giurisdizionale, disporre la sostituzione del Commissario ad acta, individuando il nuovo Commissario nel Prefetto di Milano, il quale provvederà all’ottemperanza del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe per gli importi non ancora versati dall’amministrazione resistente.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, dispone la revoca dell’incarico di Commissario ad acta già assegnato al Prefetto di Sassari e per l’effetto:

1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Milano, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate, in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione.

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2012, ad ore di rito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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