Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 26-09-2011, n. 34751 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che L.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 aprile 2010 della Corte d’Appello di Firenze, che, in funzione di giudici del rinvio, in riforma della sentenza del 7 novembre 2007 del G.I.P. presso il Tribunale di Livorno, ha confermato la pena inflitta in primo grado (anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 5 mila di multa), in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, dichiarando l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 del citato decreto equivalente alla contestata recidiva, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell’art. 99 c.p., in quanto al ricorrente era stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale e non la recidiva di cui al comma 4, per cui la pena base non avrebbe dovuto essere aumentata di due terzi, tale motivo è stato ritenuto assorbito dalla precedente pronuncia della Corte di Cassazione; 2) erronea applicazione dell’art. 99 c.p. e art. 69 c.p., comma 4, in quanto si sarebbe dovuto pervenire ad un giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante di cui al comma 5 sulla recidiva reiterata; 3) violazione del principio di reformatio in peius, in quanto la Corte di appello ha confermato la pena in concreto inflitta senza applicare la diminuzione in virtù della concessione della citata attenuante;

Considerato che la giurisprudenza ha affermato il principio che nonostante la recidiva reiterata prevista dal comma 4, a differenza di quella prevista dal comma 5, sia facoltativa, il giudice procede al bilanciamento a norma dell’art. 69 c.p., comma 4, solo quando la ritenga idonea ad influire di per sè sul trattamento sanzionatorio per il fatto per cui si procede (in tal senso sez. 5, n. 22871 del 3/6/2009, Held, Rv. 244209);

che la sentenza impugnata, uniformandosi al principio di diritto stabilito da questa Corte nella pronuncia n. 41788 del 14 maggio 2009 – che aveva richiesto la motivazione sul giudizio di comparazione tra la circostanza attenuante ad effetto speciale della lieve entità del fatto e la recidiva come contestata e riconosciuta dal primo giudice ex art. 69 c.p. e non ex art. 63 c.p. – ha rilevato che il divieto di prevalenza delle attenuanti, stabilito al comma quarto dell’art. 69 c.p., vale anche in riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale quando sia stata riconosciuta all’imputato come nel caso di specie, applicando poi, in virtù del divieto di reformatio in peius, non già la pena che deriverebbe dalla corretta applicazione del meccanismo di legge, ma la pena inflitta dal primo giudice;

che quindi il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo la recidiva specifica infraquinquennaie indicata proprio nell’art. 99 c.p., comma 4 e che gli altri motivi sono del pari infondati, in quanto una volta che il giudice abbia riconosciuto tale tipo di recidiva, la stessa impedisce che il giudizio di bilanciamento con l’attenuante di cui al D.P.R. n. 3009 del 1990, art. 73, comma 5 si concluda con la prevalenza di quest’ultima, per cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del divieto di reformatio in peius; che pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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