T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 244 9 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 2067/2011, depositata in data 01.08.2011, il Tribunale ha disposto l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati e rinviando per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 02.12.2011.

Con atto depositato in data 04.08.2011, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti in ordine all’eventuale sospensione della procedura per effetto dell’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220.

In proposito, è sufficiente precisare che sulla questione – neppure sollevata dall’ Azienda Ospedaliera Pugliese e Ciaccio di Catanzaro che non si è costituita in giudizio – il Tribunale si è già più volte espresso, evidenziando l’inapplicabilità al giudizio di ottemperanza della sospensione prevista dall’art. dell’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 220 (cfr. tra le tante Tar Lombardia Milano, sez. III, 29 luglio 2011 n. 2032).

Ne deriva che, in relazione al caso di specie, non vi sono ragioni per sospendere l’ottemperanza ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, sicché il Commissario ad acta dovrà procedere alle attività necessarie a tal fine secondo i modi e i tempi già fissati dal Tribunale con la sentenza n. 2067/2011, restando ingiustificati ulteriori ritardi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, dispone che il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Commissario ad acta, nonché i funzionari da lui delegati procedano al compimento delle attività necessarie per l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, secondo i modi e i tempi già precisati nella sentenza n. 2067/2011, depositata in data 01.08.2011, ferme restando le ulteriori prescrizioni già impartite anche in relazione al prosieguo del giudizio.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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