Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1688

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, con sentenza n. 423/2009 emessa in data 29/06/2009, operata la riunione tra i giudizi n. 1323/2007 RGC (opposizione a precetto) e n. 1815 /2007 RGC (opposizione alla esecuzione) dichiarava le opposizioni proposte dall’avv. P.G., in relazione al decreto ingiuntivo n. 162/2007 e al relativo precetto provvisoriamente esecutivo, avente ad oggetto pagamento di importi dovuti sulla base di delibera di assemblea condominiale, in parte infondate ed in parte inammissibili, condannando l’opponente alla refusione, in favore del Condominio, delle spese di lite.

Avverso detta decisione propone, con dodici motivi e relativi quesiti, ricorso per cassazione il P. con atto notificato al Condominio in data 11.9.2009; resiste con controricorso il Condominio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1131 e 1136 c.c. in relazione agli artt. 75 e 83 c.p.c.", in relazione alla legittimazione passiva dell’amministratore del condominio.

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 132, 182 e 183 c.p.c." in relazione a quanto dedotto nel primo motivo. Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione.

Con il quarto motivo si deduce "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui negli artt. 132 e 161 cpv., 156 etc. c.p.c. anche in relazione all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.".

Con il quinto, sesto e ottavo motivo si deduce difetto di motivazione.

Con il settimo si deduce violazione degli artt. 132, 182 e 183 c.p.c..

Con il nono motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il decimo motivo si deduce violazione delle norme in ordine alle disposizioni tariffarie dell’avvocatura.

Con l’undicesimo motivo ancora difetto di motivazione.

Con il dodicesimo motivo ancora violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il tredicesimo motivo si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c..

Il ricorso è inammissibile: a parte le considerazioni che non è dato comprendere, anche ai fini di un giudizio di ammissibilità, ed avendo il giudice del merito deciso sia in materia di opposizione all’esecuzione che in materia di opposizione agli atti esecutivi, a quali di detti diversi profili le singole censure attengono, ed inoltre che i quesiti ex. art 366 bis c.p.c. sono formulati in modo non adeguato e non corrispondente ai criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (in modo tale, sulla base dell’enunciazione di principi generali con riguardo alla vicenda concreta in esame, da consentire a questa Corte l’enunciazione di un principio di diritto), deve rilevarsi che il ricorso in esame è privo del requisito di autosufficienza e del tutto generico sia dal punto di vista dell’enunciazione di specifiche violazioni di norme sia dal punto di vista degli argomenti svolti a sostegno. In particolare il primo motivo attiene a un profilo di legittimazione basato sulla verifica di circostanze di fatto (tra cui l’esistenza di una delibera condominiale), il secondo motivo è privo di autosufficienza (non si indica compiutamente e in che modo l’eccezione in questione è stata precedentemente prospettata, tutti i motivi in tema di difetto dì motivazione non sono formulati in modo pertinente in quanto non consentono l’individuazione di vizi nello sviluppo logico-argomentativo del giudice di merito, i restanti motivi risultano del tutto inadeguati in ordine alla formulazione di specifiche censure (così da consentire da parte di questa Corte un controllo, in punto di legittimità, della decisione impugnata).

Deve pertanto ribadirsi quanto già statuito da questa Corte, secondo cui (tra le altre, nn. S.U. 23019/2007; 18421/2009; 15263/2007;

2140/2006), in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c. richiede la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione del thema decidendum attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente; nè può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi.

E ancora secondo cui nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione, nella quale la specificazione dei motivi e l’indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi, mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicchè devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione.

Infine, anche quando nel ricorso per cassazione sono denunciati errores in procedendo è necessario, per il principio di autosufficienza del ricorso, e quindi per non incorrere nel vizio di genericità della doglianza, che siano indicati con precisione gli elementi di fatto che consentano di controllare la decisività dei vizi dedotti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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