Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1685

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Svolgimento del processo

In data 23.10.87 venne notificato a S.A., su istanza di P.A., precetto per lire 5.953.540 in forza di due pagherò di lire 1.000.000 ciascuno, scaduti rispettivamente il 30.6.86 e 31.8.86 e di lire 3.000.000 scaduto il 31.7.86.

Lo S. propose opposizione davanti al Tribunale di Cagliari deducendo che i due pagherò da un milione erano in suo possesso e che il pagherò di lire 3.000.000 non poteva essere azionato in quanto riguardava parte del corrispettivo convenuto in favore del P. per la cassazione di quota societaria in favore di esso S., in base a contratto nel quale era prevista in favore dell’acquirente la facoltà di innovo dei titoli, facoltà esercita dallo S. con richiesta formale in data 18.7.86. Il P. ammise sia la causa contrattuale del rilascio delle tre cambiali sia l’erroneità dell’inserimento dell’inserimento in percetto della imitazione conseguente i due effetti di importo inferiore, ma negò che la clausola di rinnovo invocata potesse far sorgere in capo allo S. di diritto al rinnovo del titolo di lire 3.000.000. Con sentenza n. 1769/89 il Tribunale dichiarò la inefficacia del precetto stesso per il pagherò da lire 3.000.000 sul rilievo che la clausola non implicava un "pactum de non petendo" ma solo un onere per il P. di aderire alla trattativa per il rinnovo di ritenersi sostanzialmente soddisfatto per aver il P. atteso 15 mesi prima di azione in titolo.

Appellata la sentenza dal P. in punto di spese processuali, lo S. propose appello incidentale, sostenendo che il P. aveva l’obbligo di ricevere dallo S. il nuovo titolo e che il titolo assoggettato a rinnovo non poteva essere utilizzato, ne dopo 15 mesi ne mai, Con la sentenza n. 35/92 la Corte d’Appello accolse l’appello del P. e rigettò l’appello incidentale dello S.. Ritenne che la clausola in questione attribuiva allo S. una mera facoltà di rinegoziazione del rinnovo del titolo, essendo inidonea a far sorgere per il P. l’obbligo del rinnovo.

Adita dallo S., con la sentenza n. 3320/96 la S. Corte cassò la sentenza della Corte cagliaritana con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Riassunto il giudizio con sentenza n. 7/98, la sezione di Sassari respinge l’Appello incidentale dello S..

Adita di nuovo dallo S., con la sentenza n. 11262/02, questa Corte cassava la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma sia per l’interpretazione della clausola contrattuale in questione che per le spese dell’intero processo.

Infine, la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame depositata in data 3.7.2008, confermava la sentenza n. 1769/89 del Tribunale di Cagliari emessa distanza di S.A. nei confronti di P.A.; condannava lo S. a rimborsare al P. le spese del giudizio. Ricorre per cassazione lo S. con due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce motivazione carente contraddittoria e illogica.

Con il secondo motivo si deduce "violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 384 c.p.c. violazione a falsa applicazione dei principi identicati nelle sentenze della Suprema Corte 03320/96 e 11262.

Violazione e falsa applicazione dei contratti: artt. 1321 e ss., e, in particolare, artt. 1362 e 1363 e ss. e sulle modalità e tempi di pagamento. Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di rinnovo/sostituzione di titoli di credito e di adempimento delle correlate obbligazioni.

Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambe le suesposte censure.

Il ricorrente infatti formula detti motivi adducendo una pluralità di violazioni di norme, senza assolutamente specificare in che modo e sulla base di quali argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata le stesse sono state poste in essere.

Tra l’altro: vi sono riferimenti alla sentenza di primo grado (senza specificare la relativa incidenza sul thema decidendum in esame); si deduce la violazione di norme in tema d’interpretazione dei contratti ex artt. 1362 e segg. c.c. (senza indicare la violazione dei relativi canoni ermeneutici); si fa riferimento a circostanze di fatto non esaminabili nella presente sede di legittimità (tra cui rinnovo delle cambiali); infine i quesiti sono formulati senza correlazione alle singole censure ma in modo a sè stante e non conforme agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte, con una non consentita commistione espositiva tra principi generali e aspetti della vicenda per cui è processo.

Deve pertanto ribadirsi quanto già statuito da questa Corte, secondo cui (tra le altre, nn. S.U. 23019/2007; 18421/2009; 15263/2007), in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c. richiede la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione del thema decidendum attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Nè può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi; e secondo cui ancora nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione, nella quale la specificazione dei motivi e l’indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi – mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicchè devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese nella presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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