Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1683 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Antefatto: Il tribunale di Ancona, sez. distaccata di Osimo, con sentenza n. 35 del 31 dicembre 2005, accertava la esistenza di un contratto di locazione abitativa, dissimulato quale comodato, tra i locatori G. e P.M. e il conduttore E.G., e condannava i locatori a restituire al conduttore le somme versate in eccedenza rispetto all’equo canone per il periodo dal maggio 1995 al mese di ottobre 1997 in ragione di complessivi Euro 8774,99 oltre le spese del giudizio per Euro 4387,94. 2. Con precetto del 21 aprile 2006 il creditore E. intimava il pagamento complessivo di Euro 19.888,36 a P.G., in base alla suddetta sentenza. Con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1 sia la intimata P.G. che P.M., quale contitolare della locazione, contestavano il diritto del conduttore a procedere alla esecuzione, e deducevano che essendo essi a loro volta creditori del conduttore delle somme di Euro 31.700,44 detto credito, di cui chiedevano lo accertamento in relazione alla prosecuzione del rapporto dopo la sentenza di cui al precetto e per il periodo di tempo decorrente dal novembre 1997 e sino alla data del rilascio nel maggio 2006. Il conduttore contrastava le opposte pretese e deduceva che P. M. non era legittimato ad opporsi al precetto; eccepiva che la domanda di compensazione non poteva essere accolta data la applicabilità della L. n. 431 del 1998, art. 2 e comunque la prescrizione ai sensi dell’art. 2948 c.c.. In corso di causa il conduttore corrispondeva al locatore la somma di Euro 5881,80 a titolo di canoni per il periodo successivo a quello indicato nella sentenza esecutiva di cui al precetto.

3.11 tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, con sentenza del 24 giugno 2008, così decideva:

1. respinge la eccezione sollevata dal resistente di inammissibilità della domanda sollevata da P.M. in quanto infondata;

2. nel merito, accertato che il credito dei locatori è pari a Euro 31.700.74, come da motivazione, detratti gli importi corrisposti da E. in corso di lite ed altro importo per Euro 2050,00, accerta che il credito vantato dai P. è pari ad Euro 23.700,95 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

3. accerta il diritto dei locatori ad opporre in compensazione il predetto credito al credito chiesto dallo E. con il precetto opposto e dichiara che il precettante non aveva diritto di procedere per le somme portate nell’atto di precetto e per lo effetto condanna E. a restituire ai P. la somma di Euro 20.100 versata dai ricorrenti al convenuto resistente in data 20 dicembre 2006 e condanna E. a corrispondere ai P. la somma di Euro 3.690,94 quale differenza risultante dalla compensazione stessa.

4. Condanna E. al pagamento delle spese processuali etc..

5. Contro la decisione ricorre E. deducendo quattro motivi di censura, resistono i convenuti con controricorso eccependo preliminarmente la inammissibilità del mezzo di gravame, dovendosi esperire appello ai sensi del novellato art. 616 c.p.c..

Motivi della decisione

6. Il ricorso non merita accoglimento per diverse ragioni di inammissibilità, che per i motivi 3 e 4 attengono alla erronea proposizione del mezzo di ricorso e per i primi due motivi alla incongrua formulazione dei quesiti. Per chiarezza espositiva si procede dapprima ad una sintesi dei motivi ed a seguire alla loro confutazione in diritto.

6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce violazione degli artt. 75, 100 e 156 c.p.c.: carenza di legittimatio ad causam e di interesse ad agire in capo a P.M.. Il quesito a ff.7 del ricorso assume che la legittimazione attiva compete unicamente al debitore escusso.

Nel secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 615 c.p.c. e art. 1241 c.c. e art. 1414 c.c., comma 2.

Il quesito a ff 14 e 15 si articola in tre domande a carattere non propositivo, ma critico, sostanzialmente contestando la espansione del thema decidendi avvenuta con lo esame della riconvenzionale da parte del giudice del merito.

Nel terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 4 e art. 14 e della L. 27 luglio 1998, n. 392, art. 78, e ancora dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 11 disp. gen..

Il quesito si articola in tre domande, sostanzialmente dirette a far rilevare la unitarietà del regime di locazione in relazione ad una rinnovazione tacita.

Nel quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2944 e 2948 c.c. con i quesiti a ff. 24 che deducono in altre due domande che non risultano coerenti con le conclusioni svolte dinanzi al tribunale, come si desume dalla lettura del ff 3 della motivazione della sentenza impugnata.

6.2.CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I primi due motivi risultano scrutinabili in questa sede, essendo entrambi riferiti alla azione proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per la cui sentenza, ratione temporis è proponibile solo il rimedio del ricorso per cassazione. Vedi tra le recenti Cass. 2008 n. 21908 e 2011 n. 13477.

La inammissibilità del primo motivo deriva dalla mancata indicazione della regula iuris che si assume violata e dalla mancata contestazione della chiara ratio decidendi indicata dal tribunale a pag 4 dove si accerta la esistenza di un interesse alla opposizione del locatori creditori, e che in ogni caso tra le parti si è svolto il contraddittorio sostanziale in ordine alle reciproche pretese creditorie. La inammissibilità del secondo motivo deriva dalla mancata indicazione della regula iuris che si assume violata, posto che il contraddittorio sulle contrapposte pretese ed in ordine al fatto estintivo del credito precettato, trova titolo nel medesimo rapporto considerato nella sua unitarietà, sicchè non risulta neppure contestata la chiara ratio decindendi espressa a ff 5 e 6 della motivazione in ordine ai parametri del canone di locazione, tacitamente rinnovatosi. Il decisum del tribunale concerne le reciproche pretese e la compensazione di per sè appare proponibile da parte dei locatori che deducono il credito derivante dalla locazione.

Il terzo ed il quarto motivo, siccome afferenti alla domanda riconvenzionale degli opposti diretta allo accertamento del loro credito, dovendosi condividere la giurisprudenza sopraccitata, esulano dal giudizio proposto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed avrebbero dovuto costituire oggetto di specifica impugnazione con il mezzo dello appello.

Il ricorso per le dette ragioni deve essere dichiarato inammissibile;

la particolarità della fattispecie anche in relazione a questioni procedurali di particolare complessità giustifica la compensazione tra le parte delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricordo e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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