Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34954 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 7.03.2011, oggetto dell’odierno scrutinio di legittimità, il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza con la quale il GIP di quel Tribunale, in data 21.2.2011, aveva disposto in danno di K. A. la misura cautelare della custodia in carcere perchè gravemente indiziato di aver tentato, con un coltello, di cagionare la morte di C.G., nonchè di resistenza ai poliziotti intervenuti in aiuto della vittima.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetto indagato, personalmente, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare deducendo:

a) che il tentativo omicida con il coltello non risulta suffragato dalle ferite riscontrate sul corpo della vittima, viceversa semplicemente colpita con pugni;

b) che la mancanza di sufficienti indizi in ordine ad una volontà omicidiaria priva l’ordinanza del necessario supporto in ordine alla sussistenza del reato giustificativo della misura;

c) che errata è altresì la previsione contenuta nell’ordinanza impugnata circa la possibilità di pervenire alla concessione della sospensione condizionale della pena all’esito del giudizio.

Nelle more del giudizio il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia all’impugnazione giacchè venuto meno l’interesse ad essa in seguito alla definizione in prime cure del processo a suo carico nelle forme del patteggiamento.

La doglianza, attesa la rinuncia appena evocata e la pronuncia della sentenza di patteggiamento, che ha privato di interesse processuale – la domanda per cui è causa, deve essere dichiarata inammissibile senza onere di spesa e sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del procedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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