Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 18 gennaio 1990 decedeva C.A. lasciando, come eredi, la moglie T.I. ed i figli G., F., A., qui ricorrente, e C.D., tutti e soli soci della Soc. Sole 74 r.l..

Il testamento del C. disponeva: "a mio figlio A. lascio l’appartamento in (OMISSIS), facendo carico ai soci, tutti i miei eredi, di trasferirgliene la proprietà. Le spese per tale trasferimento saranno sostenute da tutti i miei figli in quote uguali tra loro"; a definizione di un lungo contenzioso civile instaurato da uno degli eredi ( C.F.) e concernente altre disposizioni testamentarie, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 933/2004, imponeva a carico degli eredi quali soci della società Sole 74 l’onere di dare esecuzione al legato e pertanto di trasferire a C.A. la proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS)….con l’onere per il terzo Sole 74 di dare esecuzione allegato in sostituzione di legittima.

C.A. notificava sentenza e precetto ad ogni socio e coerede e la sola sentenza alla società Sole 74 in liquidazione; lo stesso in seguito notificava precetto ad adempiere a detta società Sole 74 in liquidazione (in virtù di quanto disposto dall’A.G. di Perugia "l’onere per il terzo s.r.l. Sole 74 di dare esecuzione al legato in sostituzione di legittima").

La società proponeva, con atto in data 22.11.2005, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, sul presupposto che non era stata parte nel giudizio di divisione e che il titolo non conteneva alcuna disposizione nei suoi confronti (procedimento concluso con sentenza 12987/2008).

C.A. a sua volta, con ricorso ex art. 612 c.p.c., comma 1, chiedeva al giudice dell’esecuzione che dettasse le modalità esecutive nei confronti dei soci e nei confronti della società.

Inoltre la società con ricorso in data 28.2.2006, prima che il g.e. stabilisse le modalità ex art. 612 c.p.c., comma 1, introduceva giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (procedimento de quo) innanzi al g.e. che, successivamente, si concludeva con sentenza del Tribunale di Roma del 26 settembre 2008 n. 17384 che dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all’opposizione avverso l’esecuzione ex art. 612 c.p.c. (con condanna del C. a rifondere le spese di lite).

In ordine poi all’opposizione all’esecuzione proposta dalla società Sole 74, il Tribunale di Roma, con altra decisione, quella in esame n. 12987/2008, dichiarava cessata la materia del contendere; avverso quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione sempre il C. con tre motivi mentre non ha svolto attività difensiva la società intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 287 c.p.c. e nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, prima e dopo la correzione".

Con il secondo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e agli artt. 10 e 17 c.p.c.". Con il terzo motivo si deduce "violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2909 c.c. e alla situazione di fatto della società che è società di comodo".

Il ricorso è inammissibile per inadeguata ed erronea formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla vicenda processuale in esame.

I quesiti infatti formulati in relazione a ciascuna delle dette censure non risultano idonei a individuare le relative questiones iuris proposte, in quanto argomentati non in relazione ad un principio di diritto a carattere generale con specifico riferimento alle dedotte violazioni; già questa Corte ha più volte statuito che (tra le altre, 7197/2009) il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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