Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 11.03.2011, oggetto dell’odierno scrutinio di legittimità, il Tribunale di Firenze, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., confermava, rigettando il relativo appello, l’ordinanza con la quale il GIP di quel Tribunale aveva negativamente valutato l’istanza di S.G., volta alla modifica della misura cautelare in carcere a suo tempo disposta in suo danno, dappoichè reo confesso del reato di omicidio e tentato omicidio. A sostegno della decisione il Tribunale poneva la ritenuta sussistenza, nella fattispecie, di eccezionali esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), individuate nella circostanza che il S. non avrebbe esaurito il suo progetto criminale, giacchè ancora in vita una delle due persone oggetto del suo intento omicida, persona che verrebbe a trovarsi in pericolo di vita se accolta l’istanza difensiva.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’anzidetto indagato, con l’assistenza del difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare deducendo:

a) che il giudice territoriale non avrebbe tenuto nel conto adeguato nè l’età del ricorrente, di anni 75, nè le comprovate sue precarie condizioni di salute, debitamente comprovate;

b) che il giudice territoriale non avrebbe considerato una circostanza di rilievo decisivo, secondo opinare difensivo, dappoichè il S., dopo la triste vicenda di causa originata da forti e ripetuti contrasti condominiali, per il tramite dei suoi familiari ha trovato una nuova sistemazione residenziale ben lontana dai luoghi per i quali si originò il conflitto condominiale, luoghi di attuale residenza della vittima del tentato omicidio;

c) che il Tribunale, con motivazione di estrema sinteticità, non ha per nulla considerato le argomentazioni difensive volte a valorizzate i dati appena evocati;

d) che neppure risulta data motivazione in ordine al pericolo di condotte criminose da parte del S. anche in condizioni di detenzione domiciliare;

3. Il ricorso, fondato nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero nella fattispecie deve essere data adeguata rilevanza all’età del ricorrente, da tempo avendo ormai il legislatore opportunamente privilegiato opzioni politiche, di sua esclusiva competenza, sfavorevoli alla detenzione di persone ultrasettantenni.

Nella fattispecie il tribunale non da conto dei fatti di causa, considerati nella loro compiuta articolazione, nonostante la notevole rilevanza della loro complessiva specificità, formalmente valorizzando il solo dato della gravità, indiscutibile, del reato consumato.

Non appare però considerato l’argomentare difensivo, e, nello specifico, non appare motivato il reale pericolo dato dalla collocazione agli arresti domiciliari del ricorrente, persona ormai di oltre settantantasei anni di età, senza altre pendenze e senza altri precedenti penali, afflitto da apprezzabili patologie respiratorie e pressorie, se, in stato di detenzione domiciliare, venisse collocato lontano dai luoghi a cagione dei quali si consumò l’azione omicidiaria, determinata da un assai verosimile dolo d’impeto. In relazione alla descritta fattispecie dovrà pertanto argomentare il giudice territoriale quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

P.Q.M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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