Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1681 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data (OMISSIS) decedeva C.A. lasciando, come eredi, la moglie T.I. ed i figli G., F., A., qui ricorrente, e C.D., tutti e soli soci della Soc. Sole 74 r.l..

Il testamento del C. disponeva: "a mio figlio A. lascio l’appartamento in (OMISSIS), facendo carico ai soci, tutti i miei eredi, di trasferirgliene la proprietà. Le spese per tale trasferimento saranno sostenute da tutti i miei figli in quote uguali tra loro"; a definizione di un lungo contenzioso civile instaurato da uno degli eredi ( C.F.) e concernente altre disposizioni testamentarie, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 933/2004, imponeva a carico degli eredi quali soci della società Sole 74 l’onere di dare esecuzione al legato e pertanto di trasferire a C.A. la proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS)….con l’onere per il terzo Sole 74 di dare esecuzione allegato in sostituzione di legittima.

C.A. notificava sentenza e precetto ad ogni socio e coerede e la sola sentenza alla società Sole 74 in liquidazione; lo stesso in seguito notificava precetto ad adempiere a detta società Sole 74 in liquidazione (in virtù di quanto disposto dall’A.G. di Perugia "l’onere per il terzo s.r.l. Sole 74 di dare esecuzione al legato in sostituzione di legittima").

La società proponeva, con atto in data 22.11.2005, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, sul presupposto che non era stata parte nel giudizio di divisione e che il titolo non conteneva alcuna disposizione nei suoi confronti (procedimento concluso con sentenza 12987/2008).

C.A. a sua volta, con ricorso ex art. 612 c.p.c., comma 1, chiedeva al giudice dell’esecuzione che dettasse le modalità esecutive nei confronti dei soci e nei confronti della società.

Inoltre la società con ricorso in data 28.2.2006, prima che il g.e. stabilisse le modalità ex art. 612 c.p.c., comma 1, introduceva giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2 (procedimento de quo) innanzi al g.e. che, successivamente, si concludeva con sentenza del Tribunale di Roma del 26 settembre 2008 n. 17384 che dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all’opposizione a verso l’esecuzione ex art. 612 c.p.c. (con condanna del C. a rifondere le spese di lite).

Ricorre per cassazione, con un unico motivo e relativo quesito, ex art. 111 Cost. C.A.; resiste con controricorso la Sole 74 in liquidazione.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di norme in relazione all’art. 39 c.p.c. con conseguente illegittimità, della condanna delle spese; in proposito si afferma che il giudice, pur riconoscendo una litispendenza ha violato detta norma con una duplice condanna dell’odierno ricorrente alle spese per lo stesso giudizio.

Si afferma che l’eccezione sollevata riguarda il divieto del bis in idem e concerne, appunto, la proposizione di due giudizi, dinanzi a giudici diversi, tra le stesse parti con lo stesso petitum e la stessa causa petendi in opposizione ad una procedura per obbligo da fare (quindi priva di atti esecutivi sino alle decisioni del g.e. ex art. 612 c.p.c.).

Deve preliminarmente rilevarsi che è stato depositato prima dell’odierna udienza rinuncia informale da parte del C. al presente giudizio: tale atto, indipendentemente dalla sua configurazione come atto di rinuncia, denota un’evidente sopravvenuta carenza di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso in esame (sul punto, Cass. n. 3245/2010).

In relazione alla natura e all’esito della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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