Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1679 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 1987, M. G., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sull’allora figlio minore S.M., conveniva davanti al Tribunale di Bergamo l’Ente Ospedaliero (OMISSIS), il prof. Ma.Ar. e F.M., rispettivamente primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia ed ostetrica del suddetto nosocomio. Deduceva che in attesa del primo figlio, era stata seguita, privatamente, dal prof. Ma.Ar., che l’aveva visitata con cadenza mensile, sia nel proprio studio che nella struttura ospedaliera. La gravidanza aveva avuto decorso normale.

L’istante veniva in seguito ricoverata in ospedale in data (OMISSIS) per il parto; all’esito dello stesso, il neonato S.M. presentava una sofferenza cerebrale prenatale, con la seguente diagnosi: tetraparesi mista a prevalenza spastica con compromissione all’emisoma destro". La M. dunque chiedeva l’accertamento della responsabilità dell’Ospedale, del primario e dell’ostetrica per le lesioni subite dal figlio, nonchè la loro condanna al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta di giustizia.

I convenuti deducevano l’assenza di ogni riscontro in ordine alla responsabilità del primario e dell’ostetrica per la patologia occorsa a S.M.. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda giudiziale svolta nei loro confronti.

Espletate le consulenze tecniche d’Ufficio, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 2573/2004, emessa in data 15 giugno/30 luglio 2004, dichiarava "i convenuti, solidamente responsabili tra loro, dei danni subiti dagli attori". Essi, pertanto, venivano condannati al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di Euro 2.664.853,75, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria su Euro 915.690,50 dal 31 gennaio 2003 al saldo effettivo, e con applicazione del coefficiente di capitalizzazione anticipata su Euro 1.764.163,20, in favore di S.M., e della complessiva somma di Euro 700.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla pubblicazione della sentenza, in favore di M. G.. A seguito dell’appello principale della Gestione Liquidatoria dell’azienda U.s.s.l. (OMISSIS) e incidentale di Ma.

A. e F.M., la Corte d’Appello di Brescia, con la decisione in esame depositata in data 14.11.2008, così decideva: "in parziale accoglimento degli appelli principali avanzati dalla Gestione liquidatoria dell’Azienda U.s.s.l. n. (OMISSIS), da Ma.

A. e da F.M., avverso la sentenza n. 2573/04 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 15 giugno/30 luglio 2004, condanna l’appellante e gli appellati-appellanti in via incidentale, al pagamento, in favore di S.M. della complessiva somma di Euro 1.592.526,07 con gli interessi al tasso legale sul capitale devalutata al momento del fatto, pari ad Euro 1.029.539,43, e sullo stesso importo, poi rivalutazione anno per anno, secondo gli indici Istat, ed in favore di M.G. della complessiva somma di Euro 516.456,90 con gli interessi al tasso legale sul capitale devalutato al momento del fatto, pari Euro 33.880,11, e sullo stesso importo, poi rivalutato anno per anno, secondo gli indici Istat".

Ricorrono per cassazione, in via principale, la Gestione Liquidatoria con unico motivo; nonchè in via incidentale il Ma. con sei motivi e la F. con due motivi.

Motivi della decisione

Ricorso principale:

con l’unica censura si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3; L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la sentenza di secondo grado dovrà essere cassata per essere stata resa nei confronti di un soggetto del tutto carente di legittimazione passiva, ossia la Gestione Liquidatoria dell’Azienda U.s.s.l. (OMISSIS) di Bergamo".

Ricorso incidentale Ma.:

con il primo motivo si deduce "ultrapetizione (o extrapetizione), violazione del contraddittorio e omissione di pronuncia: nullità della sentenza o del procedimento ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)", in relazione alla modifica da parte della istante della causa petendi e del petitum dell’azione.

Con il secondo motivo si deduce insufficiente motivazione in ordine alla tac. Con il terzo motivo si deduce nullità della consulenza di ufficio.

Con il quarto motivo si deduce violazione delle norme in tema di accertamento delle responsabilità.

Con il quinto motivo si deduce erroneo accertamento del nesso di causalità.

Con il sesto motivo si deduce erronea quantificazione del danno.

Ricorso incidentale F.:

con il primo e secondo motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 2697 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; difetto di motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Quanto al ricorso principale si osserva: a parte l’evidente inammissibilità dell’unico motivo in quanto la prospettata questione di legittimazione, identificandosi nella carenza di una condizione dell’azione esercitata dall’attore e comportando quindi la nullità della sentenza o comunque del procedimento, andava prospetta in relazione alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve rilevarsi che, come già statuito da questa Corte (tra le altre, n. 1532/2010), in seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L., e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione. Questo principio comporta che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime.

Riguardo poi al ricorso incidentale del Ma. deve rilevarsi che risulta del tutto generico il primo motivo, non evidenziando il ricorrente, in termini analitici e puntuali, l’eventuale violazione dell’art. 112 c.p.c. rispetto al pronunciato dei giudici di merito;

tutti gli altri motivi sono altresì inammissibili perchè tendono ad un non consentito riesame della presente sede di legittimità di circostanze di fatto e documentali ed a una altrettanto non consentita nuova valutazione di quanto spettante al giudice di merito, nell’esercizio della sua discrezionalità, in tema di consulenza di ufficio e liquidazione del danno.

Con riferimento infine al ricorso incidentale della F. va osservato che anch’esso è inammissibile in quanto, pur deducendosi violazione di norme e difetto di motivazione, tende anch’esso ad un riesame di elementi di causa in ordine alla documentazione clinica, alla consulenza di ufficio e al materiale probatorio della controversia in esame.

In relazione all’esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente controversia.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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