Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34950

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con provvedimento in data 1 febbraio 20011 il Tribunale monocratico di Messina liquidava in favore del difensore di B.N. M., ammesso al patrocinio a spese dello stato, gli onorari relativi alla fase del giudizio di primo grado e, contestualmente, dichiarava la sua incompetenza in relazione alla liquidazione degli onorari e per l’attività svolta dal difensore consistita nella partecipazione all’udienza del riesame, indicando quale giudice competente il Tribunale di Messina il composizione collegiale. Il Tribunale di Messina in composizione collegiale con provvedimento 11 marzo 2011, richiamando l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità – che ha affermato che il D.P.R. n. 115 del 2002 contenente il testo unico in materia di spese di giustizia aveva praticamente escluso una competenza in subiecta materia del tribunale della libertà sul rilievo che l’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed incidentali comunque connesse – declinava a sua volta la competenza e rimetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.

3.- Il Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye ha concluso chiedendo sia dichiarata la competenza del Tribunale Monocratico di Messina.

4.- Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto in rito, perchè dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l’intervento di questa Suprema Corte.

5.- Ciò premesso, competente a provvedere sulla richiesta di liquidazione dell’onorario avanzata dal difensore di B.N. M., avvocato Lavinia Andriolo, è il Tribunale monocratico di Messina.

La giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte in tema di patrocinio a spese dello Stato (ex plurimis: Sez. 1, sent. 17.9.2003, n. 40869, Rv. 226834; Sez. 1, sent. 16.10.2008, n. 40685, Rv. 241718) è nel senso che la competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l’attività difensiva da remunerare anche se la disposizione di cui alla L. n. 217 del 1990, art. 12, comma 2, (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) non è stata riprodotta nel Testo Unico di riordino normativo della materia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Durante la vigenza della vecchia legge, si era arrivati alla conclusione che la competenza a liquidare il compenso al difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio spettasse, per ciascun grado di giudizio, interamente ed inderogabilmente al giudice di merito del grado. Il giudice di merito della fase o del grado era tenuto a liquidare i compensi per i procedimenti incidentali innestatisi nel corso della fase o del grado di sua competenza, non esclusi quelli de liberiate.

La ratio della disciplina era di assegnare la decisione sulla liquidazione all’organo ritenuto più idoneo a valutare ed apprezzare l’importanza complessiva dell’opera professionale svolta dal difensore, così da quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali, che fanno riferimento alle caratteristiche del procedimento nel suo complesso, secondo parametri variabili in ragione della tipologia dell’ufficio giudiziario competente per il merito. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 115 del 2002, come già sottolineato, non ha ripetuto il riferimento al giudice "della fase o del grado" in cui è avvenuta la prestazione professionale del difensore (art. 82), ma tale omissione non incide sulla ratio sottostante, sicchè la competenza del giudice di merito del grado può tuttora desumersi da considerazioni sistematiche, in ragione della presupposta competenza per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 93, comma 1) e di quanto espressamente stabilito per le parallele procedure di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed ausiliari del giudice (art. 83, comma 2).

Nel caso in esame, il giudice di merito del grado in cui l’avv. Lavinia Andriolo svolse la sua opera professionale come difensore di B.N.M. è il Tribunale in composizione Monocratica di Messina, dinnanzi al quale era già in corso il giudizio abbreviato nei confronti di B.N.M. allorchè venne celebrato il sub procedimento incidentale de liberiate nei confronti dell’imputato.

In conseguenza gli atti devono essere trasmessi al Tribunale monocratico di Messina perchè provveda alla liquidazione dell’onorario richiesto dal difensore in riferimento all’opera svolta in favore del suo assistito nel procedimento incidentale davanti al Tribunale del riesame.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale Monocratico di Messina cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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