Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1678 Sospensione dei termini processuali in periodo feriale non operatività della sospensione

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Nicosia, ex art. 615 c.p.c., comma 2, M.G. e F.G. convenivano in giudizio la Sicilcassa s.p.a. e R.F., nonchè in garanzia Mo.

G., chiedendo la sospensione della vendita alìincanto dei beni di loro proprietà disposta dal Giudice dell’Esecuzione giusta in ordinanza del 5.12.1997, a seguito di pignoramento eseguito nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari portanti i nn. 27/88 e 38/89 R.g. es. promosse da R.F. e dalla Sicilcassa s.p.a..

Costituitesi la Sicilcassa e il Banco di Napoli, l’adito Tribunale, con sentenza n. 189/2001, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione.

A seguito dell’appello del M. e della F., costituitisi gli appellati, la Corte d’Appello di Caltanisetta, con la decisione in esame, depositata in data 13.6.2008 e non notificata, confermava quanto statuito in primo grado.

Ricorrono per cassazione, con atto notificato in data 17.7.2009, il M. e la F. con tre motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (già denominata Unicredito Gestione Crediti Società per Azioni, Banca per la Gestione dei Crediti).

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..

Si censura la decisione impugnata laddove afferma che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo, recante intimazione di pagamento di un credito scaduto, fa stato fra le stesse parti circa l’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del credito intimato, nonchè circa l’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes e sulla misura del credito intimato, nonchè circa l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione".

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 221 c.p.c.; si censura la decisione impugnata laddove afferma che "non sussistono i presupposti per considerare proposta una querela di falso, eventualmente in via incidentale, per il difetto dei presupposti di forma e sostanza previsti dall’art. 221 c.p.c.".

Con il terzo motivo si deduce violazione della L. n. 108 del 1996, dell’art. 1283 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.. Si censura la decisione impugnata laddove ha escluso l’esistenza di tassi usurari.

Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione alla L. n. 742 del 1969 secondo cui i giudizi in tema di opposizione all’esecuzione, quale quello della presente controversia, non è sottoposto a sospensione dei termini durante il periodo feriale.

Il ricorso in esame è infatti tardivo in quanto è stato notificato in data 17.7.2009 oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data 13.6.2008 e non notificata.

Deve pertanto ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (n. 10874/2005 ed altre) secondo cui il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, in base al quale alcune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione, non sono sottoposte a sospensione durante il perìodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del resistente istituto di credito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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