T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 2438 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.

1.1. Con ordinanza cautelare del 25 gennaio 2010, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione incidentale del provvedimento, ritenendo sussistente il fumus boni iuris.

1.2. Con nota depositata il 4 ottobre 2011, il ricorrente, tramite il suo procuratore, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio avendo cessato il rapporto di impiego con la Polizia di Stato, a seguito di dispensa dal servizio per inabilità fisica, a decorrere dal 22 maggio 2011 (all’uopo ha depositato provvedimento ministeriale che attesta tale circostanza).

1.3. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa all’odierna udienza del 13 ottobre 2011.

2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. Com’è noto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

2.2. Alla stregua dei fatti tutti sopra esposti, l’espressa richiesta del ricorrente, a cui la controparte non si è opposta, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso, giacché la dispensa dal servizio priva di ogni utilità l’accoglimento del presente gravame avente per oggetto il trasferimento del ricorrente.

3. Residua la questione delle spese, da compensarsi integralmente stante l’espressa richiesta in tal senso della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

DICHIARA improcedibile il ricorso;

COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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