Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 31 marzo 2011 il GIP del Tribunale di Messina dichiarava la propria incompetenza a provvedere sulla istanza di convalida del provvedimento con il quale il Questore di Messina aveva imposto a S.M. i divieti di accesso alle manifestazioni sportive a mente della L. n. 401 del 1989, art. 6. Con lo stesso provvedimento detto giudice restituiva gli atti al P.M. richiedente con invito a rimetterli al P.M. di Barcellona Pozzo di Gozzo, il quale inoltrava la medesima istanza di convalida al GIP di quel Tribunale. Detto ultimo giudice solleva conflitto di competenza chiedendone la risoluzione a questa Corte di legittimità, osservando che la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3 radica la competenza a pronunciarsi sulla istanza di convalida per cui è causa alla sede del Questore che adotta il provvedimento da convalidare, come peraltro sancito altresì da precedente di questa Corte di legittimità (Cass. 15744 del 2009), con la conseguenza che competente per la convalida di cui in premessa deve ritenersi il GIP del Tribunale di Messina.

2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, in executivis, la richiesta di un provvedimento giuridizionale di convalida di un ordine amministrativo, con stasi insuperabile del procedimento relativo disciplinato dalla L. n. 401 del 1989.

Al fine, pertanto, di dare soluzione all’insorto conflitto, giova rammentare che la dizione letterale della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma e non lascia adito a dubbi, statuendo che l’ordine questorile ivi contemplato sia immediatamente comunicato al P.M. ove ha sede la Questura, P.M. poi legittimato a domandare la convalida dell’ordine amministrativo dappoichè idoneo esso a limitare diritti di libertà e movimento della persona.

Ciò posto non può non condividersi l’insegnamento in passato espresso da questa Corte di legittimità, opportunamente richiamata dallo stesso giudice rimettente, secondo cui la competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti del questore conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive spetta al G.i.p. presso il tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio di polizia che ha imposto le prescrizioni stesse, anche se i fatti che hanno dato luogo a queste ultime siano stati commessi in altro circondario (Cass., Sez. 3, 12/03/2009, n. 15744).

Trattasi di competenza funzionale atteso il collegamento posto dal legislatore tra giudice della convalida ed autorità amministrativa adottante l’atto da convalidare, la cui violazione determina, pertanto, la nullità insanabile dell’atto giurisdizionale.

Va, conclusivamente, dichiarata nella fattispecie, alla stregua di quanto sin qui argomentato, la competenza del GIP del tribunale messinese.

Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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