T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 2437

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. Il ricorrente, con ricorso depositato il 7 settembre 2011, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida sul presupposto che questi, in esecuzione del decreto pronunciato dal Tribunale di Milano in data 12 marzo 2004, è stato sottoposto al vincolo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due e mesi sei. In particolare, il ricorrente è stato sottoposto nuovamente a sorveglianza speciale in data 23 novembre 2010 (doc. 2 all. ric.) con fine misura il 10 gennaio 2011 (cfr. doc. 3 all. ricorrente); la revoca della patente è stata notificata in data 10 giugno 2011.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mero stile.

3. Il provvedimento è immune dai vizi dedotti..

3.1. L’art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, recante la disciplina dei requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida (come modificato recentemente ad opera dell’art. 3, comma 52, lettera a), l. 15 luglio 2009, n. 94 e dell’art. 19 legge 29 luglio 2010, n. 120), al primo comma recita che: "…non possono conseguire la patente di guida… coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423….". Il secondo comma statuisce: "….se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida"; ed, inoltre, "….la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione….".

3.2. Effettivamente, l’istituto, più volte scrutinato dalla Consulta, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo tranne che per quanto concerne: a) la sua applicabilità in caso di foglio di via obbligatorio (C. cost. n. 427 del 2000); b) la sua applicabilità a persona già (ma non più) sottoposta a misura di prevenzione (C. cost. n. 251 del 2001); c) la sua applicabilità a persona già (ma non più) sottoposta a misura di sicurezza personale (C. cost. n. 354 del 1998); d) la sua applicabilità (C. cost. n. 239 del 2003) nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Sennonché l’effetto delle anzidette sentenze manipolative sulla fonteatto, in quanto giustificate soltanto sotto il profilo dell’eccesso di delega, non permane all’esito delle anzidette novelle, le quali, con disposizione questa volta di legge ordinaria, hanno inteso ribadire che anche coloro che sono semplicemente "stati sottoposti" a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, debbano (senza che residui in capo all’amministrazione prefettizia alcun margine di discrezionalità) subire la revoca del titolo abilitativo (sia pure con il limite temporale sopra riportato).

3.3. Il caso posto all’attenzione del Collegio, pertanto, non può più ritenersi espunto dall’ordinamento. Non osta all’adozione del provvedimento impugnato il fatto che il ricorrente sia persona già, ma non più, al momento dell’adozione della revoca, sottoposta a misura di prevenzione.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese di lite sono compensate interamente, attesa la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso;

COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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