T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-10-2011, n. 2463 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 maggio 2010 e depositato il 19 giugno successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale del Lavoro – in data 19 marzo 2010, n. prot. 4305, recante il rigetto dell’istanza per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13 del decreto legge n. 35 del 2005, e le comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. prot. 2836 del 22 febbraio 2010 e n. prot. 6085 del 20 aprile 2010.

Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 13, comma 2, lett. d, del decreto legge n. 35 del 2005 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 2 marzo 2006, di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifeste illogicità, ingiustizia e irragionevolezza, carenza di istruttoria, carenza e perplessità di motivazione, violazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché della generale clausola di buona fede.

La richiesta di contributo economico effettuata dal ricorrente sarebbe stata respinta in ragione dell’errata indicazione della sede in cui lo stesso avrebbe prestato servizio. In effetti, a fronte della dichiarazione dell’istante che la propria sede di lavoro fosse l’Aeroporto di Malpensa – e non come erroneamente indicato in prima battuta dalla datrice di lavoro, quello di Linate – e avesse una distanza superiore ai cento chilometri dal proprio Comune di residenza (Casteggio in Provincia di Pavia), l’Amministrazione avrebbe valorizzato soltanto l’erronea indicazione contenuta nella certificazione della datrice di lavoro, comunque successivamente rettificata. Inoltre, in sede di esame della documentazione prodotta dal ricorrente in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto, l’Amministrazione non si sarebbe premurata nemmeno di effettuare un supplemento istruttorio al fine di verificare l’effettivo luogo di lavoro del sig. M., in ogni caso ampiamente documentata dallo stesso in quella sede. Infine, il rifiuto dell’Amministrazione di accettare la rettifica inoltrata dalla datrice di lavoro del ricorrente, sul presupposto della già avvenuta conclusione del procedimento, apparirebbe del tutto contrario ai principi del corretto agire amministrativo.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 615/2010 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l’unica articolata censura il ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto la richiesta di contributo economico effettuata dallo stesso sarebbe stata respinta in ragione dell’errata indicazione da parte della sua datrice di lavoro della sede in cui lo stesso avrebbe prestato servizio; l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della successiva rettifica e, in sede di esame della documentazione prodotta dal ricorrente, non si sarebbe premurata nemmeno di effettuare un supplemento istruttorio al fine di verificare l’effettivo luogo di lavoro di quest’ultimo.

2.1. La censura è fondata.

Dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente e prodotta anche in sede di procedimento amministrativo, emerge con chiarezza che la sede di lavoro del sig. M. si trova presso l’Aeroporto di Malpensa e non di Linate (all. 110 al ricorso), come risultava in un primo tempo dalla dichiarazione effettuata dalla datrice di lavoro dello stesso ricorrente (all. 4 del Ministero).

Difatti, in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto, il ricorrente ha comunicato che la sua sede di lavoro si trova presso l’Aeroporto di Malpensa, come risultante dal contratto di assunzione (all. 1 al ricorso) e soprattutto evincibile, almeno per gli addetti ai lavori, dalla tipologia di aeromobile cui lo stesso è addetto – Boeing 777 -, destinato soltanto ai voli intercontinentali e quindi necessariamente operante presso l’Aeroporto di Malpensa.

L’Amministrazione non ha assolutamente considerato tale ultimo dato, riconoscendo rilievo decisivo alla prima dichiarazione della Compagnia datrice di lavoro, che pure è stata oggetto di rettifica (all. 6 al ricorso), e non svolgendo alcuna istruttoria per appurare la reale consistenza dei fatti.

A tal proposito si deve fare applicazione del condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui, "nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede" (Consiglio di Stato, IV, 15 luglio 2008, n. 3536; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 22 giugno 2011, n. 3297), cui corrisponde anche l’onere di rettificare le proprie determinazioni se emerge con evidenza che ci si trovi al cospetto di un errore o di una inesattezza riconoscibili sin dall’inizio.

In conclusione, la censura è meritevole di condivisione.

3. La fondatezza della doglianza determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti con lo stesso ricorso impugnati, dovendosi riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere il contributo richiesto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.

Condanna il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A e C.P.A., come per legge. Dispone, altresì, la rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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