Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-02-2012, n. 1871 Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- A.G. e gli altri 19 ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito la Corte d’appello di Milano, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al fallimento – nel quale erano stati ammessi al passivo quali creditori – aperto dinanzi al Tribunale di Pinerolo nel maggio 1987, chiuso nel maggio 2010.

La Corte d’appello, con decreto depositato in data 8.2.2011, pronunciato nei confronti del Ministero della Giustizia, ha liquidato in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, per il danno non patrimoniale per il ritardo di 15 anni, la somma di Euro 10.500,00, oltre interessi legali e le spese del giudizio, tenuto conto della posta in gioco e del parziale soddisfacimento dei crediti in corso di procedura.

Per la cassazione di questo decreto le parti attrici hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

Inoltre, in persona di diverso Avvocato Generale, ha proposto tardivo ricorso incidentale chiedendo la restituzione nel termine e adducendo come causa non imputabile l’avvenuta duplice notificazione del ricorso (presso l’Avvocatura distrettuale e quella Generale) nonchè la diversità del primo nominativo dei ricorrenti indicato in ricorso rispetto all’elencazione contenuta in decreto.

Sia i ricorrenti che l’Avvocatura Generale dello Stato hanno depositato memoria nei termini di cui all’art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2. – Osserva preliminarmente la Corte che non può essere accolta l’istanza di restituzione nel termine perchè il procedimento poteva essere agevolmente individuato dall’indicazione del decreto impugnato contenuta in ricorso nè può giovare la diversità della persona fisica dell’Avvocato Generale che ha predisposto il controricorso rispetto all’altra che ha proposto tardivamente ricorso incidentale, che va, quindi, dichiarato inammissibile.

2.1.- Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia liquidato una somma inferiore a quella risultante dai criteri CEDU. 2.2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di appello pronunciato sulla richiesta di ritenere ragionevole la durata di otto anni.

2.3.- Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge e delle tariffe professionali ( art. 91 c.p.c., e D.M. n. 127 del 2004), nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e senza tenere conto che si trattava di più ricorsi riuniti.

3. – Osserva preliminarmente la Corte che non sussiste la violazione denunciata con il secondo motivo che la Corte di merito ha ben tenuto presente la richiesta di Euro 15.000,00 per un ritardo di 15 anni, come formulata dai ricorrenti.

La determinazione della durata ragionevole, dunque, avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. 3.1.- Il primo motivo è fondato perchè la Corte di merito si è immotivatamente discostata dai criteri CEDU nella determinazione dell’indennizzo e la somma liquidata si discosta irragionevolmente da quella che questa Corte liquida ex art. 384 c.p.c., in casi analoghi (Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e Euro 1.000,00 per gli anni successivi: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore di ciascun ricorrente nella misura di Euro 13.250,00, tenuto conto della durata irragionevole del procedimento presupposto, pari a circa 14 anni.

Restano assorbite le restanti censure.

Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei principi di cui a Sez. 1, Ordinanza n. 10634 del 03/05/2010.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 13.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 2.44 3,00 per diritti e Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 1.200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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