Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34944 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 14 dicembre 2010, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione alle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria il 25.2.1997 e dal Tribunale di Reggio Calabria il 19.12.1997, entrambe relative a plurimi reati, tra i quali quello di cui all’art. 628 c.p., commi 1 e 3, limitatamente al quale l’istanza risulta presentata, propone ricorso per cassazione L.S.D.M., assistito dal difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione impugnata.

Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente la nullità del provvedimento per cui è causa perchè assunto dal G.E. de plano, eppertanto in violazione del principio del contraddittorio previsto nella fattispecie dall’art. 127 c.p.p., in relazione all’art. 179 c.p.p., comma 1.

Nel merito deduce altresì il ricorrente l’inidoneità del criterio temporale, valorizzato dal giudice a quo, a fondare la decisione di rigetto.

2. Il ricorso è fondato nella sua doglianza processuale.

2.1 L’istanza presentata al giudice dell’esecuzione per far valere la continuazione o il concorso formale a norma dell’art. 671 c.p.p., deve essere decisa con l’osservanza delle forme previste dall’art. 666 c.p.p., che disciplina, come è noto, il procedimento di esecuzione, in quanto esso art. 671 c.p.p. non dispone diversamente (Cass., Sez. 1, 06/12/1994, n. 5859) e si colloca nella fase esecutiva, processualmente regolata, in generale, dal citato art. 666 c.p.p.. Ne consegue che il giudice investito di tale istanza può pronunciare decreto di inammissibilità soltanto se la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, perchè basata sui medesimi elementi.

In ipotesi diverse da quella appena prospettata, quando, cioè, il G.E. non deve dichiarare la inammissibilità della domanda, l’udienza deve svolgersi, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, "con la partecipazione necessaria del difensore e del p.m.".

Consegue dall’esposto quadro normativo che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provveda, come nella fattispecie, con procedura cosiddetta de plano, su una richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva (Cass., Sez. 1, 11/05/1992, n. 2087).

2.2 Nel caso di specie il Tribunale di Reggio Calabria, giudice dell’esecuzione, ha deciso sull’istanza proposta dal ricorrente a mente dell’art. 671 c.p.p., rigettandola con ordinanza resa de plano, eppertanto, come appena detto, inficiata da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1. 2.3 La doglianza di merito rimane assorbita dall’accoglimento del pregiudiziale motivo di natura processuale.

3. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato con rinvio al giudice territoriale per le sue determinazioni, da assumere nelle forme processuali fissate dalla legge.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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