Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34943

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 18 gennaio 2011 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’istanza proposta da G.P. volta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94.

Il tribunale rilevato che l’istanza era ammissibile, essendo il fine pena fissato per il 26.7.2012 ed essendo l’istanza corredata di tutta la documentazione richiesta dall’art. 94 del cit. D.P.R. riteneva che i numerosi procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica di Napoli, alcuni dei quali per reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e le negative informazioni di polizia, che riferivano che l’istante era considerato il capo dell’omonimo clan camorristico operante in Soccavo, imponessero il rigetto dell’istanza.

2- Avverso l’ordinanza propone ricorso l’avvocato Paolo Federico difensore del G., deducendo vizio di motivazione . Sottolinea in proposito che erroneamente nelle informazioni di polizia due sentenze di condanna siano attribuite al ricorrente laddove, invece, riguardano il padre G.C.. Si duole che a valutazione di pericolosità sociale sia fondata su procedimenti pendenti. Inoltre il tribunale ha del tutto omesso di effettuare la duplice valutazione consistente nella verifica della pericolosità del soggetto istante da un lato e, dall’altro, nella delibazione relativa alla idoneità del programma terapeutico proposto per il recupero del condannato e ai fini di prevenire il pericolo che commetta altri reati.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Giovanni D’Angelo, con atto depositato il 9 maggio 2011 chiede che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato nei limiti di cui alle seguenti argomentazioni.

2.- Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), come modificato dal D.L. 30 dicembre 2006, n. 272 – convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49 – richiede per la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie con riferimento a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative.

Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, la norma impone, ai fini dell’ammissione al beneficio, che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato.

L’affidamento terapeutico, stante l’espresso richiamo operato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 alle norme dell’ordinamento penitenziario, presuppone oltre all’attualità dello stato di tossicodipendenza, la sussistenza di elementi atti a giustificare un giudizio prognostico favorevole. La previsione in ordine ai futuri comportamenti del condannato, nel senso di escludere o rendere improbabile la ricaduta in condotte devianti, deve discendere dall’esame, ancorato ad elementi oggettivamente sintomatici, della personalità del condannato in rapporto ai contenuti ed alle specifiche modalità terapeutiche e di recupero del programma al quale lo stesso intende sottoporsi, o che abbia già in corso. In sostanza la non ammissione alla misura giustificata sulla sola pericolosità sociale del soggetto, senza la contemporanea valutazione della possibile portata – in termini di recupero educativo e di valenza ai fini del contenimento del pericolo di recidiva di condotte delittuose – del programma terapeutico prospettato, vanificherebbe la funzione dell’istituto il cui tratto caratteristico, rispetto alle altre misure cd. alternative, è quello di essere finalizzato a perseguire, contemperandole, le esigenze di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenza da sostanze con quelle di protezione sociale; come peraltro dimostrato dalla possibilità che esso possa operare, sia pure con limitazioni più ampie riguardo al quantum di pena espianda, anche nei confronti dei condannati per reati compresi nel catalogo dell’art. 41 bis O.P..

Nel caso di specie il tribunale di sorveglianza ha fondato la sua decisione solo sui dati oggettivi concernenti la pericolosità sociale del condannato senza procedere alla loro valutazione in rapporto ai contenuti del programma terapeutico predisposto e prospettato, al fine di pervenire al necessario giudizio prognostico complessivo circa l’idoneità del programma medesimo ad incidere, in concreto, sui tratti di specifica pcricolosità riscontrati e sul pericolo di reiterazione di condotte devianti.

Ne consegue che l’ordinanza gravata, priva di qualsiasi argomentazione sul punto specifico, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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