Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34942 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, in data 10.12.2010, sospendeva l’efficacia della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali riconosciuta dal Tribunale di Napoli, in data 21 maggio 2008, in favore di F.P., proponendone nel contempo la revoca a mente dell’art. 51 ter O.P..

In data 11 gennaio 2011 lo stesso Magistrato, sul presupposto che il tribunale adito per la revoca, all’udienza del 10 gennaio 2011, aveva disposto il rinvio della decisione all’udienza del 31 gennaio successivo, eppertanto oltre il termine di massima efficacia della disposta sospensione, fissato, come è noto, in 30 giorni dall’art. 51 ter O.P., ordinava una ulteriore sospensione della misura anzidetta a far tempo dal 13 gennaio 2011. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il F., assistito dal suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento perchè viziato, a suo avviso, da violazione della legge processuale in riferimento al disposto dell’art. 51-ter O.P. e da illogicità della motivazione.

Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che il disposto letterale della norma di riferimento, l’art. 51-ter O.P. appunto, non consente deroghe alla durata della sospensione ivi disciplinata, proprio per evitare che si concretizzino conseguenze negative a carico del detenuto in seguito ad eventuali ritardi nelle decisioni del tribunale competente per la revoca della misura.

Deduce, altresì, l’attenta difesa istante la certa ammissibilità dell’impugnazione proposta, dappoichè nella fattispecie viene in contestazione lo status libertatis del ricorrente e con esso l’applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7. 3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso, invocando il principio di diritto affermato da Cass., sez. fer., 6.9.2002, n. 32002).

4. Il ricorso non corrisponde attualmente ad un apprezzabile interesse processuale.

Nelle more del processo infatti è intervenuto il provvedimento di revoca della misura sospesa ed il detenuto è stato posto in libertà giacchè espiata la pena.

Da ciò consegue la inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza onere di spese e sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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