Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-09-2011) 27-09-2011, n. 34941

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza in data 15 aprile 2010 il Tribunale monocratico di Ragusa non convalidava l’arresto di C.L. effettuato dai Carabinieri della Stazione di (OMISSIS) perchè ritenuto responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater.

Il giudice riteneva che l’arresto fosse stato illegittimamente eseguito in quanto l’ordine di allontanamento, emesso dal Questore Crotone il 19.1.2010, non conteneva motivazione alcuna in ordine alle ragioni per le quali all’espulsione non si era potuto provvedere con accompagnamento alla frontiera ed era, pertanto, da ritenersi illegittimo con conseguente insussistenza del reato contestato all’indagato in stato di arresto.

2- Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa deducendo quale motivo la violazione ed erronea applicazione della legge penale.

Sostiene il PM ricorrente che la disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per mancanza o carenza di motivazione spetti al giudice della cognizione e non anche a quello della convalida dell’arresto che deve solo valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale con giudizio ex ante, non potendosi pretendere dagli operatori di PG la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato che richiede una valutazione che si sostanzia in un giudizio di responsabilità che non spetta loro e neppure al giudice della convalida.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Vito D’Ambrosio, con atto depositato il 3 agosto 2010 ha chiesto che in accoglimento del ricorso l’ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso per come formulato meriterebbe accoglimento sotto il profilo che il giudice della convalida doveva solo valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale con giudizio ex ante, ponendosi cioè nella posizione degli agenti di polizia giudiziaria al momento dell’arresto il cui operato risulta corretto.

2.- Deve però essere rilevato che per effetto dell’entrata in vigore il 24.12.2010 (data di scadenza del termine per l’adeguamento della normativa nazionale) della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16.12.2008 – 2008/115/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’U.E. con la sentenza 28 aprile 2011 – El Dridi/Italia e da questa Corte di legittimità (vedasi explurimis Sez. 1, sentenza n. 18586 del 29.4.2011), sussiste l’obbligo per il giudice di disapplicare, per contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE le norme incriminatrici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater.

La decisione della Corte di Giustizia del 28.4.2011, infatti, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul nostro sistema normativo impedendo la contigurabilità del reato.

L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (in questo senso le sentenze della Corte Costituzionale n. 255/1999, n. 63/2003, n. 125/2004 e n. 241/2005 secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrice. Nel caso in esame( essendo la fattispecie ascritta all’arrestato quella di cui all’art. 14, comma 5 quater, del cit. D.Lgs. attribuita come commessa il (OMISSIS), con giudizio ex post deve essere ritenuto che l’arresto fu eseguito in relazione a fatto non previsto dalla legge come reato. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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