T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-10-2011, n. 2454

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrente impugnavano il provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di emersione a favore della cittadina extracomunitaria Nadia Ukraintseva per l’esistenza di una segnalazione Schengen inserita dall’Ungheria che attestava l’esistenza di un provvedimento di espulsione a carico della straniera.

Il ricorso presenta quattro motivi.

Il primo contesta che l’esistenza di una segnalazione Schengen comporti automaticamente il rigetto dell’istanza di emersione poiché ciò deriverebbe da un’errata interpretazione dell’art. 96 della Convenzione Schengen poiché non distinguerebbe le segnalazioni idonee a documentare la pericolosità di persone extracomunitarie che sono transitate nel territorio comunitario da quelle che si limitano a far conoscere le misure di allontanamento ed espulsive adottate.

Si tratta nel secondo caso di una pubblicità notiziale che deve essere valutata dallo Stato che deve esaminare una domanda di soggiorno e che può portare ad una più attenta valutazione ad un accoglimento della stessa con annullamento della precedente segnalazione.

Il secondo motivo segnala la violazione di legge per il fatto che il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter T.U. Imm. non è ostativo ai fini dell’accoglimento della domanda di emersione.

Con tale motivo si contesta l’assimilazione della segnalazione inserita dall’Ungheria alla contestazione del reato sopra indicato che non può essere ricondotto a quelli ostativi ex artt. 380 e 381 c.p.p.

Il terzo motivo lamenta una carenza di motivazione sulle ragioni che non consentivano l’accoglimento della domanda.

Il quarto motivo eccepisce l’esistenza di un errore nella segnalazione ungherese poiché dal passaporto della ricorrente ucraina risulterebbe che la stessa ha fatto ingresso in Italia nel 2006.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23.11.2010 veniva respinta l’istanza cautelare per assenza dio fumus boni iuris.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo che costituisce l’argomentazione fondamentale del ricorso non può essere accolto.

La previsione di cui all’art. 1 ter,comma 13,D.L. 78\2009 prevede in maniera chiara che non è possibile procedere alla sanatoria dei lavoratori extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

Nel caso in esame non possono valere le considerazioni che il ricorrente svolge in relazione alla normale valenza che le segnalazioni Schengen hanno nel nostro ordinamento; qui non si tratta di fare ordinarie valutazioni di ammissibilità dell’ingresso di un lavoratore straniero in base ai normali canali previsti dalla legge, ma siamo di fronte ad una procedura di sanatoria che per sua natura ha presupposti più rigorosi e che ben può prevedere cause ostative che nella fisiologia dei procedimenti in materia di immigrazioni non sono previsti.

Sul punto vedasi la sentenza del Tar Abruzzo Pescara nr. 242\2010 la cui massima afferma: "La richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata da un straniero ai sensi dell’art. 1ter, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, può legittimamente essere motivata con riferimento alla circostanza che il lavoratore straniero era stato segnalato da altro Stato al Sistema Informativo Schengen (S.I.S.), non dovendo l’Amministrazione svolgere in merito un’ulteriore attività di verifica delle ragioni della segnalazione a mezzo della acquisizione presso lo Stato estero della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto in area Schengen.".

Il Collegio prende atto dell’esistenza di un orientamento minoritario che ha ampiamente motivato sulle ragioni che dovrebbero condurre a ritenere ostative le segnalazione Schengen solo se attestanti una pericolosità sociale e non quando si limitano a comunicare l’esistenza di provvedimento di espulsione riferibili ad un illecita presenza sul territorio di uno dei paesi aderenti alla Convenzione, ma non ritiene di condividere l’interpretazione offerta dalla sentenza allegata all’ultima memoria dei ricorrenti stante l’inequivocabile tenore letterale della norma che peraltro è identica a quella contenuta nella precedente sanatoria del 2002.

Il secondo motivo non è pertinente: il diniego della Prefettura di Como non è fondato sull’esistenza di un reato ostativo o sull’assimilazione della segnalazione ungherese all’esistenza di una condanna per il reato di illecito trattenimento ne territorio dello Stato di cui al richiamato art. 14,comma 5 ter, T.U. Imm., ma sull’autonoma previsione di cui all’art. 1 ter comma 13 lett. b) d.l. n. 78 del 2009; pertanto le considerazioni circa la non ostatività di tale reato rispetto all’emersione, ormai riconosciuta a seguito della nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha posto fine ai contrasti giurisprudenziali che si erano avuti in materia, non rileva.

Il terzo motivo è parimenti infondato poiché, stante la natura vincolata del provvedimento, è sufficiente nella motivazione far riferimento all’esistenza della segnalazione.

Il quarto motivo non offre nessuna prova circa l’erroneità della segnalazione Schengen proveniente dall’Ungheria poiché la circostanza che risulti un ingresso in Italia nel 2006, peraltro non provata in atti, non significa che successivamente la cittadina ucraina non possa essere stata attinta da un provvedimento di espulsione in Ungheria.

Il ricorso va respinto, ma l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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