Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-02-2012, n. 1854 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.W. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al tribunale di Roma e quindi alla corte d’appello dal gennaio 1998 al 25.7.2006.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si censura l’impugnata decisione in relazione al calcolo della ragionevole durata del processo che il giudice del merito ha determinato in sei anni per i due gradi di giudizio.

Il ricorso è fondato.

Premesso che secondo la giurisprudenza della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e di questa Corte la durata ragionevole di un processo che si svolge in due gradi di giudizio è di cinque anni complessivamente nella fattispecie la corte d’appello ha ritenuto correttamente addebitabile all’inerzia della parte (e comunque sotto tale profilo il provvedimento non è stato censurato) il periodo di sei mesi lasciato decorrere prima di proporre l’appello e quello di circa due anni trascorso per la necessaria integrazione del contraddittorio omessa dalla parte stessa. Ne consegue che la durata complessiva, depurata come sopra, è di sei anni e quindi eccede di una anno quella ragionevole ed in tali limiti la censura è fondata.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ia causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 750,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni uno di irragionevole ritardo come sopra individuato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 750,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 280,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle di legittimità che liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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