T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-10-2011, n. 2453 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano il provvedimento che aveva determinato la sanzione pecuniaria relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria emessa dal Comune di Magenta.

A tal fine facevano presente che nel febbraio 2009 avevano presentato una segnalazione di inizio lavori per lavori edilizi presso la palazzina di loro proprietà ed a seguito di contrasti con i costruttori cui avevano appaltato i lavori era stata prevista anche la costruzione di una piscina interrata per la quale i tecnici comunali assicurarono che non era necessaria la presentazione di un’altra D.I.A.

Solo successivamente vennero a sapere che avrebbero dovuto presentare domanda di autorizzazione paesaggistica come poi in effetti fecero e successivamente si videro notificare il provvedimento impugnato.

Il primo dei due motivi di ricorso denuncia la violazione del termine previsto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria che è di 180 giorni e che era scaduto il 9.6.2011 epoca del provvedimento impugnato essendo stata presentata la domanda al Comune in data 26.2.2009.

Il secondo motivo contesta la determinazione della sanzione poiché essa sarebbe stata calcolata sull’intera superficie delle opere realizzate e non sulla sola abitazione e sulla scala esterna ai sensi del DPR 138\1998, calcolando anche la piscina ed i marciapiedi; inoltre veniva contestato anche il valore dato al mq poiché in contrasto con il valore O.M.I.

Si costituiva in giudizio il Comune di Magenta chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso per mancata impugnazione della stima dell’Agenzia del Territorio.

La ricostruzione in fatto della vicenda che emerge dalla documentazione prodotta dal Comune è diversa da quella che emerge nel ricorso.

In data 26.2.2009 fu presentata un’istanza di autorizzazione paesaggistica per la quale il Comune chiese un’integrazione documentale, essendo insufficiente la relazione asseverativa allegata, che fu depositata dai ricorrenti in data 7.8.2009.

Alcuni dei lavori erano stati realizzati nel frattempo avendo ritenuto i ricorrenti che la presentazione della domanda del 26.2.2009 avesse condotto alla formazione di un titolo edilizio abilitativo di natura tacita.

Per sanare la situazione il Comune invitò i ricorrenti a presentare un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 D.lgs. 42\2004 che veniva depositata in data 20.11.2009.

L’istanza otteneva il parere favorevole della Commissione Paesaggio del Comune e della Soprintendenza ed all’esito del procedimento veniva richiesto il pagamento della sanzione secondo quanto richiesto dal 5° comma dell’art. 167 citato.

Le precisazioni in fatto dimostrate dal Comune consentono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

Il termine di 180 giorni che non sarebbe stato rispettato dal comune secondo la tesi dei ricorrenti è previsto dall’art. 167 per completare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria con il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria, termine che nel caso in esame è stato rispettato.

Il procedimento per l’irrogazione della sanzione ha carattere autonomo rispetto al rilascio del provvedimento e trattandosi di sanzione pecuniaria deve concludersi con un provvedimento sanzionatorio entro i cinque anni dalla commissione dell’illecito secondo quanto previsto dall’art. 28 L. 689\1981 correttamente richiamato dalla difesa comunale.

Il secondo motivo di ricorso non è inammissibili ma è comunque infondato.

Non può condividersi l’eccezione del Comune circa la necessità di impugnare la stima per contestare i criteri di calcolo dell’incremento del valore dell’immobile ivi utilizzati.

La stima è un atto endoprocedimentale indispensabile per applicare la sanzione (vedasi sul punto Consiglio di Stato 4420\2006) il cui esito viene fatto proprio dal provvedimento di irrogazione della sanzione; non deve pertanto impugnarsi autonomamente l’atto di stima dal momento che le censure sul metodo di stima diventano automaticamente censure sul provvedimento finale che le ha recepite.

L’infondatezza del motivo nasce dal fatto che i ricorrenti ritengono che la stima abbia calcolato anche alcuni elementi dell’immobile quali la piscina interrata ed i marciapiedi che non dovevano essere conteggiati ai sensi di legge.

A prescindere dalla circostanza che esaminando il DPR 128\98 non si ricavano le ragioni di tale pretesa esclusione, nella perizia di stima dell’Agenzia del Territorio si è semplicemente innalzato il valore del bene al mq in considerazione della realizzazione della piscina secondo valutazioni che non appaiono ictu oculi irragionevoli, anche perché il valore OMI indicato nel ricorso non è stato oggetto di alcuna allegazione e pertanto è rimasto non provato.

Oltretutto il Comune in una sua delibera ha ritenuto di valutare il profitto derivante dall’effettuazione dei lavori senza previa autorizzazione pari al 30% dell’incremento del valore dell’immobile con scelta che sicuramente ha interpretato il dettato legislativo in modo favorevole ai trasgressori.

La sanzione pertanto non si presta ad alcuna censura di illegittimità ed il ricorso deve essere complessivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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