Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-02-2012, n. 1853 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al tribunale di Ariano Irpino dal 19 maggio 1989 al 10 gennaio 2006.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i diversi motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, si censura l’impugnata decisione per avere la corte di merito escluso il diritto all’indennizzo per l’irragionevole ritardo per essere lo stesso non imputabile all’Amministrazione in considerazione della complessità della causa (elevato numero di coeredi condividenti; nomina del CTU) e il comportamento processuale del ricorrente che ha chiesto rinvii e ha depositato in corso di causa documenti.

Le censure sono fondate.

Premesso che il numero delle parti in causa non è di per sè indice di complessità del giudizio, questa Corte, in ordine alla rilevanza dei rinvii richiesti dalle parti stesse, ha già avuto modo di affermare che "Ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, i segmenti temporali della durata del processo attribuibili ai comportamenti delle parti che costituiscano comunque esercizio delle facoltà conferite dal codice di rito – peraltro temperagli dalla iniziativa e dal controllo del giudice – non sono suscettibili di essere globalmente aggiunti alla durata ragionevole del processo stesso, poichè esclusivamente nell’eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori, si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione" (Sez. 1, Sentenza n. 8515 del 12/04/2006).

Per quanto attiene poi all’incidenza sulla ragionevole durata del processo degli accertamenti tecnici è principio già enunciato quello secondo cui "Ai fini dell’accertamento della violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il giudice può tenere conto, dandone adeguata motivazione, anche del tempo occorrente per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, la quale, però, essendo un normale mezzo istruttorio che non riveste alcun carattere di straordinarietà, può costituire elemento per ritenere la complessità della causa solo quando richieda attività di particolare difficoltà e tali da dover essere svolte in un rilevante lasso di tempo" (Sez. 1, Sentenza n. 18222 del 11/08/2009) mentre nella fattispecie non è stato evidenziato alcun elemento che denoti una particolare complessità dell’accertamento.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 11.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni dodici di irragionevole ritardo della causa di primo grado durata circa quindici anni.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 11.250,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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