Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 27-09-2011, n. 34859 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

J.G.R.J., parte civile nel procedimento penale n. 20591/10 R.G. di questa Corte, conclusosi con sentenza di questa quarta sezione penale n. 282/2010 nei confronti di C.L. e C.C., chiede ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. correggersi l’errore materiale poichè, differentemente dal dispositivo riportato nel ruolo di udienza, in quello della sentenza documento risulta pretermesso il pronome "ciascuna" di talchè, pur essendo pacifica la pluralità delle parti civili, sorge l’equivoco sull’ammontare di quanto dovrà essere corrisposto dai due ricorrenti soccombenti a titolo di rifusione delle spese processuali.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Trattasi indubbiamente di errore materiale attesa la evidente dimenticanza materiale, oltre che nella parte motiva anche nel dispositivo della sentenza-documento, del pronome "ciascuna" riferite alle due parti civili, costituite nel procedimento, a favore delle quali con due diversi provvedimenti (V. in atti le note spese delle due parti civili con in calce rispettivi provvedimenti di liquidazione) sono state liquidale le spese processuali sostenute dalle parti civili in questo grado del processo. La sentenza documento va pertanto corretta come da dispositivo.

P.Q.M.

Al ricorso RG. 19919/2011 vi è riunito il ricorso R.G. 31191/2010.

Dispone correggersi la sentenza n. 20591/10 R.G. 29741/09 nel senso che sia nella parte motiva che nel dispositivo documento venga inserito il pronome "ciascuno" dopo la somma Euro 3.500,00.

Dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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