Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-07-2011) 27-09-2011, n. 34922 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno in data 21 marzo 2011 ha rigettato il riesame proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 7 marzo 2011, nei confronti di A.A.C. e S.D., indagati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di S.F.G. e Se.An.;

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 192 e 273 c.p.p. perchè le persone offese sono state ritenute attendibili. In particolare il Tribunale avrebbe impropriamente scisso le dichiarazioni rese dalla Se. ed anche le contraddizioni emergenti con le dichiarazioni rese dalla sorella G. e con quanto dichiarato dai testi N. e So. ed anche con la sorella minore delle due persone offese, I..

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto la sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati sarebbe stata motivata in relazione al solo parametro oggettivo senza alcuna valutazione circa il parametro soggettivo, che deve essere individuato in relazione alla personalità degli indagati.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

1. L’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti.

2. Il Tribunale nel motivare la gravità del quadro indiziario, con riferimento alle dettagliate argomentazioni già prese in considerazione dal GIP, ha esaminato nel dettaglio le censure circa la attendibilità intrinseca ed estrinseca della denuncia della Se., già avanzate innanzi a quel giudice, confermando la gravità del quadro indiziario a carico degli indagati, scaturente innanzitutto dalla genesi delle dichiarazioni della donna, che ebbe a chiedere aiuto alle forze dell’ordine al fine di sottrarsi allo sfruttamento dei due connazionali, uno dei quali marito della sorella G., anch’essa indotta alla prostituzione. Il contenuto di tali dichiarazioni è stato confermato dalla testimonianza resa dall’altra persona offesa, G., e riscontrato ab estrinseco da quanto riferito dai clienti indicati dalle due donne.

Del tutto destituita di fondamento la già proposta violazione del principio di inscindibilita delle dichiarazioni rese dalle persone offese ai fini della vaiutazione della loro attendibilità. Va premesso che è stato con chiarezza affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che in tema di reati sessuali, "è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante" (in tal senso, Sez. 3, n. 40170 del 26/9/2006, Gentile, Rv. 235575). Come correttamente evidenziato dal Collegio del riesame, le discrasie relative al dato cronologico fornito circa l’inizio dell’attività di prostituzione (inizio dell’anno, rispetto al febbraio 2011) ed anche le diverse versioni fornite dalle due sorelle circa il rapporto sessuale multiplo subito dalla Se. (episodio peraltro estraneo all’imputazione ed in corso di verifica) sono irrilevanti e tali da non compromettere il nucleo essenziale del racconto dei fatti.

2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato: deve osservarsi come la valutazione delle esigenze cautelari espressa nell’ordinanza impugnata ha avuto a riguardo non solo il parametro oggettivo, in relazione alla gravità dei fatti ed alla reiterazione delle condotte, ma anche quello soggettivo, relativo alla pericolosità degli indagati, desunta dagli elementi di cui all’art. 133 c.p., i quali possono ben essere considerati sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello pertinente l’esame della capacità a delinquere. Facendo corretto uso di tale principio, il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di ripetizione criminosa specifica, nonostante l’incensuratezza, considerata "la capacità di sopraffazione" dimostrata dagli indagati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. Inoltre la Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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