T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 1853 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5 giugno 2007 e depositato il giorno 27 seguente, le imprese in epigrafe, nelle qualità ivi spiegate, espongono che di esse, le imprese C.E.R. e Cons. Coop, quali concessionarie della progettazione, costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano nei Comuni di Palma di Montechiaro e di Naro, hanno compiuto, nel 2001, i lavori di costruzione dell’impianto e della relativa condotta, che per un breve tratto, scorre interrata sotto la strada di NaroPalma, di proprietà del Comune di Naro. Precisano che, successivamente, in data 17 ottobre 2003, il ramo d’azienda cui accedono le concessioni di servizio di distribuzione del gas metano è stato ceduto alla C.P.L. C. società Cooperativa.

Con il presente gravame hanno impugnato l’ ordinanza n. 32, emessa in data 2 aprile 2007, con la quale il Sindaco del Comune di Naro ha ordinato loro "di provvedere immediatamente alla urgente esecuzione dei lavori e opere necessari e indifferibili, ripristinando lo stato dei luoghi (n.d.r., l’area stradale ove è interrata la condotta del gas), le condizioni di sicurezza della condotta e dei luoghi, nonché ponendo in essere quanto necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità"

Assumono le ricorrenti che l’ordinanza in questione, avendo natura contingibile e urgente, sarebbe stata emessa in assenza dei requisiti e presupposti di legge previsti dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l), quali la contingibilità, l’urgenza e la temporaneità e, in ogni caso, nei confronti di soggetti che non sarebbero i proprietari del bene, oltre che senza previa comunicazione dell’avvio del procedimento, non potendosi, comunque, imporre con essa adempimenti non previsti nell’atto di autorizzazione alla posa della condotta rilasciata loro dallo stesso Comune di Naro, il 29 gennaio 2001.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Naro ha dedotto l’infondatezza delle doglianze proposte ex adverso, chiedendo il rigetto del ricorso.

L’efficacia del provvedimento impugnato è stata sospesa con ordinanza di questo T.A.R. n. 1450/2007.

La causa è stata, poi, trattenuta per la decisione all’udienza del 7 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, alla stregua del primo motivo di ricorso, assorbente rispetto alle altre censure articolate.

Il provvedimento impugnato si fonda sul disposto dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (t.u.e.l.) secondo cui "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Deducono le ricorrenti la "violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D.lgs. 267/2000; eccesso di potere per falso presupposto; travisamento dei fatti; omessa istruttoria; difetto di motivazione; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento di potere; illogicità manifesta", poiché l’ordinanza contingibile ed urgente n. 32 del 2 aprile 2007 (la cui natura di atto extra ordinem non è in contestazione tra le parti in lite), sarebbe stata emessa dal Sindaco, quale ufficiale di governo, in assenza dei requisiti e presupposti di legge previsti dall’art. 54, comma 4, cit..

In sintesi, non sussisterebbero le ragioni d’urgenza connesse al paventato pericolo per l’incolumità pubblica, né la contingibilità della situazione, intesa come straordinaria e imprevedibile e; inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, sarebbero imposte misure non temporanee bensì di durata indeterminata.

E’ contestato in radice il fondamento dell’esercizio del potere extra ordinem, poiché, nel caso di specie, il rapporto intercorrente con il Comune di Naro, riguardo all’attraversamento sotterraneo della condotta nel territorio del Comune stesso, sarebbe regolato dalla specifica autorizzazione del 2001.

Controdeduce il Comune, sostenendo che la causa del dissesto della strada sarebbe la cattiva esecuzione dei lavori di posa in opera della condotta da imputare alle imprese ricorrenti.

Entrambe le parti allegano, a supporto delle opposte posizioni, relazioni tecniche di sopralluogo le cui conclusioni appaiono divergenti nell’individuazione delle cause e concause del cattivo stato di manutenzione della strada adiacente alla condotta del gas oltreché della stessa tubatura esposta oltremodo agli agenti atmosferici.

Dagli atti versati, e avuto riguardo ai fatti non contestati, risulta che:

1) il paventato pericolo per la pubblica incolumità è riconducibile allo stato di dissesto della strada – soggetta al controllo del Comune di Naro – adiacente alla tubatura del gas metano, causato dall’impossibilità del deflusso delle acque piovane;

2) la segnalazione al Comune di Naro dello stato di abbandono della strada e della adiacente conduttura del gas metano, nonchè della loro potenziale pericolosità per l’incolumità pubblica, è stata effettuata dalla ricorrente C.P.L. C. soc. coop., in data 15 novembre 2006;

3) alla data del 28 marzo 2007 (v. relazione tecnica di parte resistente, in atti, con documentazione fotografica), il Comune intimato aveva disposto il transennamento dell’area ritenuta pericolosa al fine di evitare danni alla pubblica incolumità, benché tale adempimento di sicurezza non risulta essere stato in concreto rilevato alla data del 12 aprile 2007 (v. relazione tecnica di parte ricorrente in atti, con documentazione fotografica).

Da tali premesse, discende che:

a) la situazione di pericolo venutasi a creare non necessitava, per essere rimossa, di un intervento sulle condotte del metanodotto, bensì sulla strada sovrastante, con la conseguenza che di quest’attività non poteva essere onerato il soggetto gestore del metanodotto stesso;

b) il Comune di Naro è il soggetto proprietario della strada – o che, comunque, ne ha il controllo di fatto -, e quindi era obbligato, nell’immediatezza, ad adottare misure atte a prevenire ogni pericolo alla pubblica incolumità, anche ripristinando lo stato della strada stessa, salva l’eventuale azione di rivalsa laddove fosse dimostrata la responsabilità di altri soggetti nell’aver determinato la situazione di pericolo;

c) l’ordinanza impugnata non è sorretta da tutti i necessari presupposti restrittivamente previsti dalla legge per i provvedimenti contingibili e urgenti.

E’, infatti, carente la contingibilità poiché non si era alla presenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevista, ma conseguente ad una scarsa manutenzione della strada e dell’area circostante da ricondurre all’omesso esercizio dei poteri ordinari di amministrazione attiva attribuiti all’autorità comunale.

E’, altresì, mancante il requisito della temporaneità poiché sono stati imposti al privato lavori definitivi di sistemazione dell’area stradale. Sul punto, anche la giurisprudenza costituzionale è consolidata nel ritenere che le "deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se "temporalmente delimitate" (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della "concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare" (Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2011)

Per quanto sopra, il provvedimento impugnato appare come uno strumento impropriamente utilizzato rispetto allo scopo consentito dall’ordinamento, avendo come destinatario un soggetto (l’esecutore dei lavori di posa della condotta) diverso da quello cui può, ex lege, essere ordinata la rimozione del pericolo (il proprietario del bene che genera pericolo); in tal modo l’amministrazione comunale ha ritenuto di poter provvedere immediatamente e autoritativamente, laddove avrebbe dovuto e potuto agire, iure privatorum, facendo valere l’eventuale responsabilità contrattuale per l’asserita non regolare esecuzione dell’appalto, ed ha omesso di attivarsi, con altrettanta immediatezza, al fine di rimuovere le condizioni di degrado dell’area – aggravatesi nel tempo e non dovute ad eventi straordinari, improvvisi e imprevedibili – surrogando d’imperio, nei propri compiti ordinari, le imprese odierne ricorrenti.

Concludendo, assorbiti gli ulteriori motivi, l’istanza caducatoria va ritenuta fondata ed accolta, con condanna dell’amministrazione comunale soccombente alla rifusione delle spese di causa in favore di parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata.

Condanna il Comune di Naro, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore del "C.E.R. Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Cooperative di Produzione e Lavoro" e della"CPL C. Società Cooperativa", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella misura di Euro 1.000,00 (euro mille/00) ciascuno, per complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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