Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-07-2011) 27-09-2011, n. 34921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trento in data 29 marzo 2011 ha rigettato il riesame proposto avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Trento in data 4 marzo 2011, nei confronti di G.L., indagato per il delitto di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) commesso in danno di R.D., in (OMISSIS).

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, chiedendone l’annullamento per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto della sussistenza dei gravi indizi di responsabilità, in quanto l’indagato aveva svolto il ruolo di tassista della ragazza e non di procacciatore di clienti. Inoltre risulterebbe che la giovane era dedita alla prostituzione già prima di intrattenere rapporti con l’indagato e svolgeva tale attività in perfetta autonomia. Si censura inoltre la mancata considerazione delle indagini difensive ed il fatto che è risultato dalle telefonate che un incontro procurato dal G. in realtà non ebbe a verificarsi.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

1. L’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti.

2. Il Tribunale nel motivare la gravità del quadro indiziario, con riferimento alle dettagliate argomentazioni già prese in considerazione dal GIP, ha esaminato analiticamente gli elementi raccolti nel corso delle indagini svolte, ritenendo che gli stessi costituiscano gravi indizi di colpevolezza dell’indagato quanto al reato contestato. Infatti la gravità indiziaria è stata fondata non soltanto sulle dichiarazioni rese dalla minorenne, ma sui risultati delle intercettazioni telefoniche svolte, specificamente indicate, dalle quali è emerso il ruolo del G. nello svolgimento della prostituzione da parte della R., riconducibile non solo ad un’attività di induzione e favoreggiamento, ma allo stesso sfruttamento del meretricio della ragazza. Oltre alla sussistenza dei gravi indizi, il Tribunale del riesame ha congruamente motivato anche sul punto della sussistenza delle esigenze cautelari per la prognosi sfavorevole in ordine alla condotta dell’indagato e della valutazione circa la piena adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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