Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2011, n. 5615 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame i ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 27 n. 4 del r. d. 26 giugno 1924 n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione intimata, scaturente dal giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Messina, con cui è stato riconosciuto l’indennizzo di cui alla L. n.89/2001, con la condanna al pagamento del danno non patrimoniale per Euro 4.900,00; oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nei confronti di ciascun ricorrente oltre alle spese di giudizio per Euro 600,00 oltre alle spese, IVA e CPA.

La suddetta sentenza, depositata in atti, munita di formula esecutiva e certificazione di passaggio in giudicato, risulta essere stata notificata ritualmente dai ricorrenti il 16.9.2008.

Con un atto di diffida e messa in mora ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto la corresponsione delle suddette somme entro 120 gg..

L’amministrazione intimata si è costituita formalmente in giudizio.

Alla camera di consiglio del 15.10.2011, la causa è stata quindi chiamata e assunta in decisione.

– 1. In linea preliminare si deve osservare che risultano rispettate le formalità di rito, nel regime precedente al c.p.a., l’esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 delle sentenze di altri giudici, in alternativa all’esecuzione forzata, necessitava che queste fossero ritualmente passate in giudicato ai sensi dell’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

Non risultando essere stato proposti, nei termini di legge, appelli o ricorsi il decreto è ritualmente passato in giudicato.

Di qui la piena ammissibilità del gravame.

– 2. Nel merito la parte ricorrente chiede che venga dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto meglio specificato in epigrafe, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n.89/2001.

Il ricorso è fondato.

Esattamente la parte ricorrente lamenta tuttora la mancata corresponsione delle somme spettategli in base alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione. In assenza di contrarie specifiche deduzioni dell’Amministrazione sul caso in esame, ed al cospetto, quindi, di una sentenza di condanna, devono senz’altro essere adottate le misure richieste dall’avente diritto, onde ovviare all’inadempimento.

Va dichiarato, dunque, l’obbligo del Ministero della Giustizia intimata di eseguire il giudicato ed, a tale scopo, di corrispondere alla parte ricorrente gli importi ancora dovuti.

All’uopo si fissa il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con l’avvertenza che, in difetto di tale adempimento si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, con onorari e spese a carico del Ministero.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

1. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare il giudicato di cui in epigrafe.

2. condanna in conseguenza il Ministero della Giustizia al pagamento — entro il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza rispettivamente:

– del danno non patrimoniale per Euro 4.900,00 oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, in favore di ciascun ricorrente;

– delle spese di giudizio per Euro 600,00 oltre alle spese, IVA e CPA;

3. condanna la predetta Amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Euro 300,00 all’IVA e ed alla CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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