Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2011, n. 5613 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 30.11.2011 i ricorrenti hanno richiesto:

A. la correzione del passo al n. 7 a pag. 6 della decisione n. 7803/2006, introdotta su appello degli odierni richiedenti, nella parte in cui ha disposto il pagamento "… dell’indennità occasionale per ogni attività concretamente svolta, non rilevando la sua risalenza nel tempo…" mentre con prescrizione non impugnata da alcuno il TAR — in considerazione del possesso della qualifica di aerosoccorritori da parte dei ricorrenti — aveva condannato il Ministero della Difesa "… dell’indennità supplementare mensile prevista dall’art. 9, secondo comma, prima parte della L. n.23 marzo 1983, n. 78";

B. la correzione dell’errore materiale sull’epigrafe della sentenza n. 7803/2004 relativo al mancato inserimento del nominativo del ricorrente "D. C.", che pure risultava tra i deleganti il Difensore nella prima pagina del ricorso e nell’epigrafe della decisione di primo grado.

Alla Camera di Consiglio la richiesta è stata trattenuta in decisione dal collegio.

– A. Quanto alla prima richiesta si deve osservare in linea generale che il presupposto giuridico del procedimento di correzione delle decisioni consiste in una inesattezza rilevabile "ictu oculi" (Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7200) e, come tale, emendabile de plano, utilizzando i criteri che emergono dalla sentenza stessa, senza alterarne il contenuto (Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 1999 n. 776). Deve dunque qualificarsi come errore materiale, suscettibile di correzione, quello che riguarda non la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e che si risolve in una fortuita divergenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6371) fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8218, Consiglio Stato, sez. V, 08 maggio 2007, n. 2172).

Nella fattispecie in esame il Collegio non ritiene sussistenti i richiamati presupposti in quanto la questione tocca la sostanza del "decisum".

Nel caso non può addivenirsi alla correzione dell’errore materiale richiesto dai ricorrenti, in quanto è evidente che non si tratta di refuso materiale di scritturazione della sentenza.

Il riferimento alla "indennità occasionale per ogni attività concretamente svolta" concerne infatti una differente fattispecie normativa concernente di soggetti "… in possesso della qualifica di aerosoccorritori" e non operanti in "Reparti S.A.R." e "Combact Read".

La questione quindi implica la valutazione di elementi di fatto — concernete il possesso, o meno, da parte dei ricorrenti dei requisiti di cui sopra – dalla quale dipende il decisum stesso, e che deve quindi essere dedotto con la forma della revocazione della sentenza e non con il rimedio della correzione dell’errore materiale.

Di qui l’inammissibilità, per tale parte, dell’istanza de quo.

– B. Quanto invece alla seconda istanza, alla luce della dell’epigrafe della sentenza n. 7130/2003 e della prima pagina del ricorso in primo grado e dell’appello il nominativo del ricorrente "D. C." risultava effettivamente tra i ricorrenti originari in primo grado ed in appello.

In conseguenza, deve disporsi la seguente correzione della motivazione dell’epigrafe della sentenza come segue: dopo le parola "C. D." è aggiunto il nominativo dell’appellante "Scrimo Renato".

C. In definitiva l’istanza per la parte di cui al punto A. è inammissibile mentre, per la parte sub. B, deve essere accolta ed in conseguenza deve disporsi la correzione dell’errore materiale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

– 1. in parte dichiara inammissibile la domanda di correzione errore materiale di cui al punto A.

– 2. dispone la correzione dell’errore materiale di cui al punto B. come in motivazione, null’altro mutando del restante testo

– 3. Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui al punto che precede ai sensi dell’art. 86, comma 3, cod. proc. amm..

– 4. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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