Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-09-2011, n. 34896

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con sentenza del 2 dicembre 2010 il Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Monreale, ha condannato B.F. all’ammenda di 200 Euro, per il reato di cui agli artt. 110 e 674 c.p., perchè in concorso con altri minorenni, aveva bruciato svariate quantità di fili di rame e rivestimenti di plastica provocando emissioni di fumo atte ad offendere e molestare persone, in (OMISSIS);

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto non essendo stato accertato il superamento dei limiti imposti dalla legge non poteva essere ritenuto sussistente il reato e comunque non era sufficiente la prova della astratta idoneità delle immissioni ad arrecare disturbo; il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l’ipotesi ascritta sia un reato di pericolo, mentre ciò vale per la prima ipotesi della fattispecie (getto di cose) e non in riferimento alla seconda (emissione di fumi) per la quale è necessario che l’attività di emissioni avvenga al di fuori dei limiti prevista dalla regolamentazione in materia; il superamento dei limiti non sarebbe emerso dagli atti processuali, in quanto il giudice avrebbe dato credito alla capacità olfattiva degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti;

Considerato che non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell’emissione, il reato di cui all’art. 674 c.p. è configurabile addirittura anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera" (Sez. 3, n. 2475 del 9/10/2007, Alghisi e altro, Rv. 238447). L’evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che ,nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (in tal senso Sez. 1, n. 16693 del 27/3/2008, Polizzi, Rv. 240117);

che inoltre nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, "il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti" (in tal senso, Sez. 3, n. 19206 del 27/3/2008, Crupi, Rv. 239874);

che i giudici di merito hanno posto in evidenza gli elementi in base ai quali hanno ritenuto provato il reato ascritto al ricorrente con motivazione congrua e logica, dando atto che a seguito di segnalazione per il disturbo olfattivo arrecato, i Carabinieri avevano accertato che l’imputato, ed altri, stavano alimentando un falò, bruciando il rivestimento in plastica di 15 Kg di rame e così provocando un fumo acre che si incanalava nella valle e raggiungeva le abitazioni fino a circa seicento metri di distanza;

che pertanto i motivi di ricorso risultano infondati e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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