Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-09-2011, n. 34895 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con sentenza del 18 ottobre 2010, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 9 aprile 2008, che ha condannato N.A. per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 65, 71, 72, 83 e 95 citato D.P.R., D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 ed art. 734, art. 349 c.p., per avere realizzato, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed in assenza del permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, un manufatto in muratura, nonchè per violazione dei sigilli, accertato in (OMISSIS) e l’1 agosto 2006, disponendo la sospensione condizionale della pena subordinatamente alla demolizione del manufatto abusivo;

che l’imputato, tramite il proprio difensore ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) insussistenza dei reati e difetto di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che qualunque intervento edilizio effettuato su un opera per la quale è stata avanzata richiesta di condono ex L. n. 47 del 1985, costituisca abuso; 2) revoca della disposizione che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto il ricorrente è il committente e non il proprietario dell’immobile, che è intestato al figlio;

Considerato che i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, atteso che la sentenza impugnata ha correttamente posto in evidenza come non abbia rilevanza la tipologia di intervento realizzato, se cioè l’opera possa essere definita quale ristrutturazione, che necessita di permesso a costruire, o mera manutenzione del precedente manufatto in lamiera – come asserito dal ricorrente – posto che comunque la precedente opera era del pari abusiva e quindi qualunque intervento realizzato su un manufatto privo di titolo abilitativo è comunque vietato, in quanto comporta la prosecuzione della realizzazione dell’abuso;

che inoltre i giudici di merito hanno dato atto che il ricorrente, pur non risultando il proprietario, aveva la disponibilità di fatto dell’immobile e, come stabilito dalla giurisprudenza, l’ordine di demolizione delle opere abusive ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto con il bene (Cfr. Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv.245403 e Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659) ed infatti, avendo la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, la sua operatività non può essere esclusa dal fatto che la proprietà dell’immobile risulti trasferita a terzi (in tal senso, Sez. 3, n. 37120 dell’11/5/2005, Morelli, Rv. 232175 e Sez. 3, n. 39322 del 13/7/2009, Berardi, Rv. 244612); parimenti è stato affermato con chiarezza che "l’ordine di demolizione delle opere abusive esplica i suoi effetti a carico sia dell’imputato che dei titolari di diritti reali sull’area di sedi me, ciò a prescindere dalla circostanza che l’abuso sia addebitabile a questi ultimi quali committenti od esecutori materiali, in quanto la natura pubblicistica dell’ordine rende inapplicabile il principio civilistico della res inter alios acta" (cfr. Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010, Giustino e altri, Rv. 249129);

che pertanto correttamente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata subordinata alla rimessione in pristino;

che quindi il ricorso è inammissibile e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *