Istituzione del fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato

Testo: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 594, e, in particolare, l’art. 6, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2000, n. 175;

Sentita l’Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato nella seduta 30 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Fondo di perequazione

E’ istituito il Fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato, al quale affluiscono gli importi riassegnati dall’amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell’art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

Modalita’ di gestione e ripartizione delle somme

1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite fra tutti gli avvocati e procuratori in servizio, in proporzione allo stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita’ di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza: a) per il cinquanta per cento fra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio cui appartiene l’avvocato o procuratore che ha espletato la funzione di arbitro alla quale inerisce la quota di compenso versata al Fondo; b) per il restante cinquanta per cento fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio.

2. La ripartizione viene effettuata quadrimestralmente, secondo le modalita’ di cui agli articoli 3, 10, 11, 12 -limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 1972 e successive modifiche.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *