Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-09-2011, n. 34883

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – C.M., titolare della agenzia China Service per il servizio di money transfer, e L.Y. ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza 15.11/15.12 2010 del tribunale di Firenze che, in sede di riesame, confermava il pregresso decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso lo stesso tribunale in data 19.10.2010, deducendo, rispettivamente, la prima, C.M., violazione di legge nella misura in cui il provvedimento non conterrebbe alcuna indicazione in ordine alla ritenuta sussistenza, a suo carico, del delitto di riciclaggio e del trasferimento fraudolento di valori:

– L. 7 agosto 1992, n. 356, ex artt. 648 bis e 12 quinquies – pur giustificativi della misura cautelare adottata, la seconda, L. Y., colta all’ingresso della agenzia China service in possesso della somma di Euro 101.500, 00, deducendo l’illegittimità del sequestro probatorio per non essere indagata per i reati sopra indicati, nemmeno nella forma attenuata del tentativo.

-2- I due ricorsi devono decidersi in modo diverso: inammissibile quello della C.M., fondato quello di L.Y..

Inammissibile il ricorso della C.M. perchè i motivi posti a suo sostegno debordano chiaramente dai limiti della cognizione di questa Corte segnati dal ristretto campo di conoscenza della violazione di legge entro il quale le censure possono, per il dettato dell’art. 325 codice di rito, svolgersi. A fronte invero della indicazione dei numerosi e puntuali rilievi giudiziali deponenti quanto meno per un trasferimento fraudolento di valori in Cina, che a sua volta presuppone il delitto di riciclaggio – trasferimento di 74 milioni di Euro nei mesi Giugno – Agosto 2010 con una miriade di rimesse singole entro il limite, 2000 Euro, consentito dalla normativa fiscale, rimesse poste in esser a distanza di pochi minuti l’una dell’altra, destinate allo stesso beneficiario pur con mittenti diversi, utilizzando documenti di identità correlati a persone inesistenti o ignare delle transazioni – non può certo configurarsi un vizio di motivazione talmente grossolano da poter essere equiparato alla mancanza di motivazione ovvero ad una motivazione meramente apparente che, per giurisprudenza costante, segnalano la violazione del parametro – la violazione di legge – imposto per ritenere ammissibile la doglianza di legittimità sul provvedimento (Sez. 5, 25.6/1.10.2010, Angelini Rv. 248129:Sez. 6, 21.1/20.2.2009, P.M. in proc. Vespoli e a., Rv 242916; Sez. Un. 29.5/26.6.2008, Ivanov, Rv. 239692).

-3- Fondato, invece, ricorso della L.Y., per doversi convenire sul fatto che è del tutto carente la motivazione del provvedimento allorchè segnala il possesso di una rilevante somma di denaro in procinto di essere trasferita all’estero, senza però che colui che la possiede sia indagato di alcun reato, potendo quella somma avere legittima provenienza. Sul punto vi è sine dubio da rilevare la desertificazione dell’apparato motivazione del provvedimento che ha chiaro riferimento a versanti diversi da quelli costituiti dalla singola posizione della ricorrente. Peraltro non si vede proprio come sia possibile trattenere vincolata una somma di denaro ai fini probatori, senza indicare per nulla, entrambi i giudici di merito, le particolari e di regola eccezionali circostanze deponenti per una esigenza di prova in che modo e di che cosa.

-4- Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto, la C. M., deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio nei confronti di L.Y. l’ordinanza impugnata nonchè il decreto di sequestro probatorio emesso il 19.10.2010 dal P.M. di Firenze e ordina la restituzione in favore della ricorrente della somma di denaro in sequestro se non sottoposta ad altra misura di cautela reale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso di C.M. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *