Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-09-2011, n. 34919

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 1 dicembre 2010, il Tribunale di Livorno ha rigettato l’istanza con la quale il condannato ha proposto incidente di esecuzione, chiedendo di essere rimesso in termini per proporre ricorso in cassazione avverso una sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Firenze, che ha confermato una sentenza di condanna del Tribunale di Livorno.

Il Tribunale ha così deciso, rilevando che l’istanza era fondata sull’asserita nullità della notifica dell’estratto contumaciale.

2. – Avverso tale provvedimento, l’istante ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 161 c.p.p., comma 4, sul rilievo che la notificazione dell’estratto contumaciale non sarebbe stata effettuata regolarmente, essendo insufficiente la dichiarazione di domicilio effettuata, per la mancata indicazione del piano e del numero dell’interno e non essendo stata effettuata la consegna dell’atto al difensore.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per un motivo manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce l’insufficienza della dichiarazione di domicilio da lui stesso effettuata, osservando che la stessa, che si riferisce ad un immobile con più piani e più interni, non contiene l’indicazione del piano e dell’interno; ne conseguirebbe, a suo dire, la nullità della notificazione dell’estratto contumaciale, in quanto effettuata dall’ufficiale giudiziario nelle sole forme dell’art. 157 c.p.p., e non nella forma di cui all’art. 161, comma 4.

Deve rilevarsi che, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la dichiarazione di domicilio che non contenga l’indicazione del piano e dell’interno è perfettamente valida. Per consentire l’individuazione del domicilio, come della residenza o anche della semplice dimora, è, infatti, ampiamente sufficiente a tutti i fini – penali, civili, amministrativi, tributari – l’indicazione della via e del numero civico.

Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la notificazione dell’estratto contumaciale è stata effettuata nelle forme dell’art. 157, comma 8, richiamato dall’art. 163 c.p.p..

Correttamente, dunque, il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di rimessione in termini del condannato, perchè basata su un unico e infondato motivo: quello della nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza.

4. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *