Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2011, n. 5602 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In relazione ai lavori di ammodernamento della strada provinciale " Lambruschina" di cui alla delibera della Giunta Provinciale n.1104/988 di approvazione del progetto anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, la Provincia di Rieti disponeva l’occupazione d’urgenza ai fini espropriativi di alcuni terreni di proprietà della sig.ra P. G..

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato gli atti riguardanti tale procedura venivano impugnati dall’interessata e a seguito di accoglimento di detto gravame che annullava i provvedimenti di occupazione interessanti i terreni dell’appellata, la G. produceva al Tar per il Lazio un primo ricorso volto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per l’illegittima occupazione.

Intanto, l’Amministrazione Provinciale di Rieti con decreto dirigenziale n.3/2007 disponeva l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art.43 del DPR n.327/2001, determinando una indennità risarcitoria comprensiva di interessi legali e delle somme dovute per occupazione temporanea pari ad euro 65.000,00.

Avverso tale provvedimento acquisitivo veniva proposto dall’interessata sempre al Tar del Lazio un secondo ricorso diretto, quest’ultimo, a contestare la legittimità della determinazione della indennità risarcitoria.

L’adito Tar dopo aver riunito le due impugnative, con sentenza n.1305/2008, accoglieva (nei limiti) le dette due impugnative disponendo quanto segue:

l’annullamento del decreto dirigenziale n.3/2007 "nella parte in cui definisce l’indennità risarcitoria da liquidare alla ricorrente per i danni prodotti da occupazione illegittima e accessione invertita";

la condanna della Provincia di Rieti "a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 277.11,00 a titolo di risarcimento per danni da occupazione illegittima di terreno e accessione invertita, oltre ad interessi al tasso legale dal giorno del dovuto sulla quota di euro 204.017,00, comprensiva del risarcimento per perdita di possesso dell’area occupata in euro 168.079, 00 e dell’indennità di occupazione in euro 35.938,00";

Il giudice di primo grado condannava altresì l’Ente locale al pagamento delle spese processuali.

La Provincia di Rieti, ritenendola errata ed ingiusta, ha impugnato tale sentenza, affidando al proposto gravame le seguenti censure:

Omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per manifesta indeterminatezza del motivo d’impugnazione;

Violazione e falsa applicazione v dell’art.43 del DPR n.327/2001 in relazione all’art.37, comma 7 del DPR n.327/2001;

Violazione del rapporto tra il chiesto e il pronunciato;

Erronea liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea;

Erronea ed ingiustificata condanna alle spese.

La sig.ra P. G. si è costituita in giudizio producendo unitamente alla memoria difensiva appello incidentale.

Motivi della decisione

Si può prescindere dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità (rectius irricevibilità) dell’appello per tardività sollevata ex adverso dalla difesa della sig.ra G., rivelandosi l’appello nel merito infondato, con conferma di quanto deciso in primo grado.

La Provincia di Rieti, con il gravame qui proposto contesta la fondatezza delle statuizioni assunte dal Tar Lazio circa il riconoscimento in favore dell’appellata della pretesa risarcitoria da questa fatta valere nell’importo fissato da detto giudice, diverso da quello stabilito dall’Ente con il provvedimento di acquisizione e chiede altresì in via subordinata la rideterminazione del risarcimento de quo previa consulenza tecnica d’ufficio.

Il petitum avanzato dall’appellante Amministrazione provinciale non può essere accolto, in quanto, come infra si va ad illustrare, non risulta supportato da fondate ragioni giustificative.

Col primo motivo d’impugnazione parte appellante, in via prioritaria, imputa al giudice di prime cure di non essersi pronunciato sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in relazione alla dedotta indeterminatezza del motivo di impugnazione.

La doglianza risulta destituita di giuridico fondamento.

Dall’esame dei motivi su cui si fondano i due ricorsi introduttivi della controversia all’esame (perché tali sono i gravami oggetto della pronuncia di primo grado, senza che tra l’altro sia specificato nei confronti di quale delle due impugnative è rivolta la censura) non è dato evincere una quale che sia indeterminatezza dei profili di doglianza ivi dedotti e tanto lo si evince agevolmente oltreché dalla lettura testuale degli stessi mezzi di gravame, dalle osservazioni di merito formulate nella sentenza qui impugnata, lì dove, com’è agevole intuire e condividere, il TAR ha avuto modo di rilevare la sufficiente individuazione e la chiara esposizione delle ragioni di doglianza sia in fatto che in diritto (statuendo, così, sia pure implicitamente l’ammissibilità delle doglianze formulate).

Sul punto, in ogni caso, è d’uopo richiamare l’orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui, in sostanza, l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi costituisce l’extrema ratio, dovendo il giudice interpretare i mezzi d" impugnazione e addivenire ad un una siffatta pronuncia di rito solo laddove non è possibile comprendere quali vizi il ricorrente deduca (cfr questa Sezione 7/6/2005 n.2930; Sez. VI 5/6/2006 n.3335) e non è certo questo il caso che ci occupa.

Le censure di cui al secondo motivo di ricorso attengono alla questione centrale della controversia, costituita dalla determinazione del quantum di risarcimento da riconoscersi alla titolare dei beni oggetto della procedura ablatoria.

Parte appellante sostiene che il calcolo del risarcimento come operato dal primo giudice è la risultante di valutazioni personali e del tutto nuove, come tale si appaleserebbe errato perché non ancorato al parametro normativo (art.37,comma 7 del DPR 327/01) all’uopo dettato, lì dove, in particolare, il TAR, nella determinazione in questione non ha tenuto conto del valore dichiarato ai fini ICI che pure occorre tenere presente.

Un tale assunto difensivo si appalesa privo di giuridico fondamento.

In particolare, la tesi della Provincia secondo cui nel computo del risarcimento andava considerato il valore indicato nella dichiarazione ICI, con la riduzione dell’indennità applicata dall’Ente (in base all’entità del tributo versato) è il frutto di una superata, non corretta interpretazione delle norme dettate in subjecta materia, risultando altresì inficiata da errori di fatto pure emergenti dalla vicenda all’esame.

Dunque,l’ex art.43 del DPR n.327/01, reso successivamente inapplicabile in forza della nota pronuncia della Corte Costituzionale (n.293 dell’8 ottobre 2010) che ne ha decretato la rimozione dal mondo giuridico, ha previsto la possibilità per l’Amministrazione di "salvare" una disposta procedura espropriativa illegittima mediante un provvedimento di acquisizione cosiddetto appunto "sanante", ferma restando la previa corresponsione al privato del risarcimento del danno, da determinarsi, quest’ultimo (comma 6 del citato art.43) "nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’art.37, commi 3,4,5, 6 e 7".

Ai fini che qui rilevano, poi, in ordine alle modalità di determinazione, il comma 7 dell’art.37 citato, prevede che l’indennità calcolata ai sensi del primo comma possa essere ulteriormente ridotta qualora il valore dell’area interessata dal procedimento ablatorio, come desunto dalla dichiarazione relativa ai versamenti ICI risulti inferiore all’indennità di esproprio determinata sulla scorta della vigente normativa.

Ora, la stima del risarcimento danni da riconoscersi alla G., come formulata dalla Provincia è stata correttamente censurata dal Tar in quanto essa è rapportata alle modalità e ai valori indicati da un assetto normativo, quello configurato dagli artt.43 e 37 del DPR n.327/01 non più applicabile ai fini risarcitori a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia.

Invero, lo schema normativo di cui agli artt.43 e 37 citati, relativamente ai criteri e alle modalità di determinazione dell’indennità nel caso di esproprio, riproduce di fatto le disposizioni di cui all’art.5 bis comma 7 bis del d.l. 333/92 convertito nella legge n.359/92 che ha previsto ai fini della determinazione dell’indennità per occupazione acquisitiva dei suoli edificabili il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato.

Ora tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal giudice delle leggi con sentenza n.349/07 (antecedente alla pronuncia del TAR), lì dove è stato rilevato che un siffatto parametro di valutazione del danno risarcibile non assicurava un ristoro integrale del danno subito, proprio perché non teneva conto del valore effettivo dell’area acquisita.

Se così è, si può deve dedursi che nella specie nella stima operata dalla Provincia non è stato tenuto conto del valore venale effettivo del suolo edificabile e cioè del parametro indicato dalla giurisprudenza costituzionale (vedansi sentenze n.348(07 e 349/07), venendo invece preso in considerazione il parametro, del tutto superato, costituito dai valori evincibili dalla dichiarazione ICI cui pure fa riferimento l’art.37 del DPR n.321/01.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere ancora applicabile e costituzionalmente legittimo l’art.37 citato, nel caso de quo si è verificata una erronea applicazione della riduzione della indennità, come prevista dal comma 7 del citato art.37, atteso che l’Amministrazione ha preso a riferimento il solo versamento di una rata di ICI, quella semestrale di euro 302,13, senza tener conto dell’omologo importo versato a saldo per l’annualità 2005.

E" evidente che ai fini della configurazione della condicio iuris per l’applicabilità della decurtazione alla base del calcolo dell’indennità risarcitoria va posta l’imposta comunale complessivamente dovuta e corrisposta annualmente, con la conseguenza che il parametro utilizzato dalla Provincia è erroneo proprio perché si non si è tenuto conto del doppio di quanto versato a titolo di ICI., con l’ulteriore conseguenza che se si fosse correttamente utilizzato il criterio in discussione, il valore dell’area sarebbe stato molto più elevato.

Col terzo motivo d’appello la Provincia eccepisce il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tar, stante a suo dire una non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, lì dove il giudice di prime cure chiamato a giudicare solo in ordine alla sussistenza o meno del suillustrato errore di fatto (erroneo computo del valore desumibile dai versamenti ICI) si sarebbe spinto a pronunciarsi su un questione, quella della stima del danno da risarcire, non oggetto del giudizio

Quanto dedotto dalla Provincia non appare fondato.

La regola fondamentale contemplata dall’art.112 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo) comporta che il giudice investito della relativa cognitio deve pronunciarsi sull’azione giurisdizionale attivata dalla parte interessata, tenendo presente i due elementi della causa petendi e del petitum (cfr Cons Stato, Sez. IV, 10/1/2006 n.27; idem Sez. V 21 giugno 2007 n.3437) e rileva il Collegio come tale principio risulti nella specie pienamente rispettato.

Invero, un semplice monitoraggio del contenuto dei due elementi identificativi del giudizio instaurato in primo grado consente di escludere che il giudice si sia "spinto oltre", se è vero che l’interessata con un primo ricorso in relazione alla intervenuta occupazione illegittima dell’area di sua proprietà ha chiesto la condanna al risarcimento danni nella misura ivi esposta e con un secondo gravame ha contestato la quantificazione del risarcimento operata dalla Provincia di Rieti e non vì è dubbio che sono proprio queste concrete due problematiche a formare l’oggetto delle statuizioni assunte dal TAR nei sensi recati dalla sentenza qui gravata.

Non è rilevabile quindi alcuna discrasia tra il chiesto e il pronunziato, rinvenendosi, al contrario perfetta coerenza tra la domanda avanzata e il giudizio reso.

Anche le censure di cui al quinto motivo di gravame con cui si imputa al TAR di aver erroneamente calcolato anche l’indennità per occupazione temporanea definita legittima.

Per il vero, la doglianza prima ancora che infondata appare incomprensibile, avuto riguardo a quanto sin qui precisato sia in punto di fatto che di diritto.

Omette, infatti, parte appellante di considerare che siamo in presenza di una occupazione d’urgenza che è stata dichiarata illegittima ab origine per effetto della pronuncia favorevole all’interessata sul ricorso straordinario al Capo dello Stato da lei proposto e non v’è dubbio che vertendosi in ipotesi di procedura espropriativa sine titulo, la proprietaria del relativo fondo edificabile ha diritto al risarcimento del danno per lo spossessamento subito sia per non aver potuto godere del terreno sin dal momento della materiale occupazione sia in ragione della perdita del terreno irreversibilmente destinato all’opera pubblica e acquisito al patrimonio comunale.

Privo di fondamento, infine, si rivela il quinto ed ultimo motivo di appello con cui si contesta l’avvenuta condanna alle spese di causa disposta dal Tar.

Invero, il primo giudice nel porre a carico dell’Amministrazione intimata le spese di causa ha fatto corretta applicazione della regola, per così dire ordinaria della soccombenza di lite, avuto riguardo alle caratteristiche della vicenda processuale sottoposta al suo esame, senza che peraltro fosse tenuto a motivare in ordine a tale divisamento.

In forza delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Rimane da esaminare l’appello incidentale pure proposto dalla sig.ra G. con cui si contesta il valore attribuito dal Tar al terreno de quo ai fini della quantificazione del danno risarcitorio che, quanto alla sua entità, dovrebbe essere ad avviso dell’appellante incidentale, superiore a quello indicato dal giudice di prime cure.

La proposta impugnativa si appalesa in parte improcedibile ed in parte infondata.

Invero, come peraltro ammesso dalla stessa sig.ra G., il Tar con la sentenza in rassegna ha accolto la tesi propugnata dalla medesima ricorrente in prime cure secondo cui il danno da risarcire va riconosciuto e stimato alla stregua del valore venale del bene per la sua capacità edificatoria, sì da ottenere il ristoro integrale del pregiudizio subito per effetto del procedimento ablatorio sine titulo e se così è, ne deriva in parte qua che essendo stata la pretesa pienamente soddisfatta in ragione della statuita fondatezza del gravame introduttivo del giudizio, sul punto non residuano in capo all’appellante incidentale, margini di interesse ad un risultato processuale già rivelatosi utile.

Quanto alla quantificazione in termini monetari del valore del bene oggetto della procedura espropriativa, la stima formulata dal TAR appare congrua e comunque immune dalle manchevolezze che l’interessata ha fatto valere, atteso che, come si rileva dalla lettura della impugnata sentenza, il primo giudice ha utilizzato in maniera meticolosa tutti gli elementi oggettivi di valutazione, correttamente ritenuti come concorrenti nel calcolo del danno risarcitorio, lì dove, tra l’altro, il giudicante ha tenuto conto ai fini della quantificazione del danno complessivamente riconosciuto e liquidato " dell’andamento del giudizio e dei limiti di apprezzabilità delle perizie di entrambi le parti".

Conclusivamente, l’appello principale va respinto, mentre l’appello incidentale proposto dalla sig.ra G. va dichiarato in parte improcedibile ed in parte infondato.

Tenuto conto della specificità della vicenda e della reciproca (parziale) soccombenza, appare opportuno disporre la compensazione delle spese e competenze del presente grado del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Provincia di Rieti, lo Rigetta.

Dichiara l’appello incidentale proposto dalla sig.ra P. G. in parte improcedibile ed in parte infondato.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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