Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-09-2011, n. 34912

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il Tribunale di Treviso, Ufficio del giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24 novembre 2010 ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006, presentata da S. M. in riferimento alla sentenza dell’11 febbraio 2010, irrevocabile il 12 aprile 2010, con la quale al predetto è stata applicata la pena di anni tre di reclusione per il reato di cui alla L. Fall., artt. 216 e 233, in quanto poichè il reato in questione si perfeziona con la sentenza dichiarativa del fallimento (del 3 maggio 2006, dep. il 4 maggio 2006) il beneficio non è concedibile;

che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, in quanto la legge n. 241 del 2006 consente l’applicabilità dell’indulto ai reati puniti con la pena detentiva della reclusione fino a tre anni che siano stati commessi sino a tutto il 2 maggio 2006 e la bancarotta preferenziale si riferisce a condotte commesse precedentemente alla dichiarazione di fallimento e quindi, nonostante la giurisprudenza abbia ritenuto che la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo del reato di bancarotta, sarebbe più corretto inquadrare tale evento, che si trova al di fuori della volontà dell’autore del reato, quale condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 c.p., in quanto le condotte precedenti sono state già da sole in grado di perfezionare la fattispecie di reato;

Considerato che il motivo di ricorso non è fondato, in quanto la giurisprudenza è concorde nell’affermare che la data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare coincide con quella di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (Cfr., per tutte, Sez. 1, n. 46023 del 29/10/2004, Marosi Guareschi, Rv. 230162, proprio in fattispecie correlata ad analoga problematica di applicabilità dell’indulto) essendo ininfiuente che la condotta sia cessata anteriormente;

che anche il recente arresto delle Sezioni Unite ha confermato, seppure in obiter, che "la bancarotta pre-fallimentare si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la consumazione di quella post-fallimentare si attua nel tempo e nel luogo in cui vengono posti in essere i fatti tipici" (cfr. Sez. U., n. 21039 del 27/1/2011, P.M. in proc. Loy);

che pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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