Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-09-2011, n. 34911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che Z.C. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del G. i. p. presso il Tribunale di Lamezia Terme, resa in data 11 ottobre 2010 in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale era stata rigettata l’istanza di rimessione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), ed altri, per violazione ed erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p., in quanto il G.I.P. avrebbe ritenuto che l’ufficiale giudiziario che aveva proceduto alla notificazione non aveva l’obbligo di svolgere indagini circa la infermità e quindi l’incapacità del consegnatario, mentre la nuova formulazione della disposizione comporta che non è l’imputato che chiede di essere rimesso in termini che deve fornire la prova negativa della conoscenza del procedimento, ma è il giudice che ha l’obbligo di accertare tale effettiva conoscenza; emergerebbe infatti dalla patologia della quale è affetta la ricorrente – attestata dalla certificazione medica – che si tratta di patologia invalidante e che quindi si deve fondatamente ritenere che la stessa non abbia avuto cognizione dell’esistenza di un processo penale a suo carico;

Considerato che non c’è coincidenza di disciplina sull’onere della prova in tema di capacità del consegnatario della notifica: se è corretto affermare che nelle notiflche la capacità di intendere e di volere è presunta, salvo onere del destinatario di provare il contrario, è anche corretto precisare, in riferimento al procedimento per la restituzione del termine, che il consegnatario ha un mero onere di allegazione delle ragioni che gli resero impossibile avere piena conoscenza dell’atto (ossia la capacità di comprendere il contenuto dell’atto giudiziario e di esercitare le facoltà che ad esso conseguono), mentre un vero e proprio onere della prova grava sul giudice;

che infatti è stato affermato che "il compimento da parte dell’autorità giudiziaria di ogni necessaria verifica ai fini della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione presuppone che l’interessato abbia indicato le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, senza che ciò comporti l’attribuzione al richiedente dell’onere di provare le circostanze poste a fondamento della domanda (così, Sez. 1, n. 2934 del 9/12/2008, Fiocco, Rv.

242627);

che, nel caso di specie, il ricorso è perciò fondato, in quanto il giudice non si sarebbe dovuto limitare ad affermare che l’ufficiale notificatore non avrebbe potuto avvedersi dello stato di salute della ricorrente, ma avrebbe dovuto accertare se le condizioni di salute come attestate dal sanitario – neppure specificate nell’ordinanza impugnata, ma valutate "non allarmanti" – consentissero alla Z. di comprendere il significato dell’atto;

che pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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