Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5588 Competenza esclusiva del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il sig. D. A., assunto dal Comune di Rosarno nel quadro dei provvedimenti per l’occupazione giovanile di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 ed in servizio presso il Comune di Polistena, ha proposto ricorso, depositato in data 14 settembre 2000, al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria per l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Rosarno per il pagamento di differenze stipendiali derivanti dalla tardiva applicazione del contratto collettivo di lavoro.

Con decreto n. 1696 in data 11.10.2000, notificato al Comune di Rosarno il 23.10.2000, è stato ingiunto al Comune di Rosarno il pagamento delle suddette somme.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il Comune di Rosarno che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la mancanza di legittimazione passiva, per essere il ricorrente alle dipendenze del Comune di Polistena, e la prescrizione del credito ed ha comunque contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria.

Il T.a.r., con sentenza n. 736 del 2002, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Polistena e della Regione Calabria che, costituendosi in giudizio, hanno, tra l’altro, eccepito la carenza di legittimazione passiva e la decadenza dall’azione per mancata proposizione del ricorso entro il termine del 15 settembre 2000.

Il T.a.r., con l’impugnata sentenza, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo del Comune di Rosarno, per non essere l’ente in favore del quale la prestazione lavorativa veniva prestata, mentre ha condannato il Comune di Polistena al pagamento delle somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Propone appello il Comune di Polistena, asserendo l’intervenuta decadenza dall’azione attesa l’inidoneità dell’integrazione del contraddittorio, disposta su ordine del giudice in data successiva al 15 settembre 2000, a riaprire il termine sancito dall’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, l’erroneità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione del credito e di difetto di legittimazione passiva nonché il vizio di ultrapetizione riguardo al riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Si è costituito il sig. A., deducendo il difetto di capacità processuale dell’appellante per essere stato conferito il mandato alla lite con delibera di incarico della giunta municipale anzicchè del sindaco, secondo quanto stabilito dallo statuto comunale, e rimarcando la tempestività del ricorso per emissione di decreto ingiuntivo depositato entro il termine di decadenza.

Si è altresì costituita con controricorso la Regione Calabria insistendo nelle eccezioni già sollevate in primo grado di difetto di giurisdizione del G.A., di estinzione del diritto e di decadenza dall’azione.

All’udienza pubblica del 14 giugno 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta l’eccezione di difetto di capacità processuale del Comune di Polistena, essendo stato sottoscritto il mandato ai difensori dal Sindaco, organo che rappresenta l’ente in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore in conformità all’art. 50, c. 2 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 (ex multis, Cons. St.Sez. V, 21.1.2009, n.280).

Passando all’esame dell’appello, va accolto il motivo diretto a far valere la decadenza del ricorrente dall’azione, ai sensi dell’art. 45, comma 17 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, trasfuso nell’art. 69, comma 7 d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora proposte entro il 15 settembre 2000.

Muovendo dal pacifico principio per cui il termine previsto dalle disposizioni citate non ha natura di termine processuale, ma costituisce un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale volta a far valere la situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente, destinata ad estinguersi se l’azione non sia stata proposta entro il 15 settembre 2000 (ex multis, Cons. St. Sez. V, 18.1.2011, n. 309, Sez. IV, 12.7.2007, n. 4002, Ad. Pl. 21.2.2007, n. 4), occorre in primo luogo richiamare l’orientamento, cui il Collegio aderisce (Cons. St., Sez. IV, 5.4.2003, n. 1804), secondo cui, nel caso di giudizio introdotto mediante il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo, gli effetti sostanziali della domanda, fra cui l’interruzione dei termini di decadenza dal diritto, sono ricollegati solo alla notificazione del ricorso e del relativo decreto poichè solo la notificazione, ai sensi dell’art. 643, comma 3 c.p.c., determina la pendenza della lite, mentre la data di deposito del ricorso rileva esclusivamente agli effetti processuali della determinazione della competenza e della giurisdizione (Cass, 27 luglio 1999, n. 8118). Ai fini del rispetto del termine di decadenza del 15 settembre 2000, quindi, avrebbe dovuto essere assolto non soltanto l’onere del deposito del ricorso, ma anche quello della successiva notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo.

Peraltro, l’intervenuta decadenza nei confronti del Comune di Polistena è ulteriormente confermata dalla circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto (e notificato con relativo decreto), anche nella fase svoltasi dinanzi al giudice ordinario che aveva declinato la propria giurisdizione, nei confronti del solo Comune di Rosarno, soggetto sprovvisto di legittimazione passiva in quanto comune diverso da quello – Comune di Polistena – presso cui il dipendente prestava servizio, unico soggetto legittimato passivamente, secondo quanto stabilito dallo stesso tribunale amministrativo con statuizione non impugnata. Ne consegue che, anche a voler considerare tempestiva la citazione del Comune di Rosarno, questa non ha impedito la decadenza dall’azione nei confronti del Comune di Polistena, tardivamente evocato in giudizio a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, non essendo ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ricorrente solo nel caso di unicità ed inscindibilità del rapporto obbligatorio, nella specie insussistente.

La fondatezza del primo motivo d’appello esime il Collegio dal giudicare sulle restanti censure.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata mediante la pronuncia di inammissibilità della domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda formulata nei confronti del Comune di Polistena.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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