Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5581

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G. A., all’esito di un giudizio innanzi al Giudice Ordinario, conclusosi con sentenza, passata in giudicato, della Corte d’Appello di Trieste n. 2523 del 16.4.05, aveva ottenuto, per riconosciuto fatto illecito del Comune di Chions, il risarcimento del danno subito, poi liquidato da detto Comune nella somma di Euro 221.949,40.

Con ricorso per ottemperanza al T.A.R. Friuli Venezia Giulia gli attuali appellanti, nella qualità di eredi del suddetto sig. G. A., lamentavano che l’Amministrazione non avesse adempiuto esattamente a quanto statuito da detta sentenza, poiché la somma corrisposta era inferiore a quanto spettante in base al giudicato formatosi al riguardo.

Con sentenza n. 655 del 2007 il citato Tribunale ha accolto in parte detto ricorso, stabilendo che il giudicato civile non era stato integralmente ed esattamente adempiuto, con la conseguenza che l’Amministrazione avrebbe dovuto rifare i conteggi, nei termini esposti e secondo i criteri indicati in motivazione, corrispondendo ai ricorrenti il conguaglio che ne sarebbe derivato.

Detta sentenza risulta impugnata in appello dagli attuali appellanti ed il relativo ricorso, incardinato presso questa Sezione con il n. di R.G. 10033 del 2008, è stato accolto con sentenza n. 219/2011, con accoglimento integrale del ricorso originario.

Con successivo incidente di esecuzione i suddetti eredi hanno adito nuovamente il T.A.R. Friuli Venezia Giulia lamentando l’erroneità dell’operato del Comune nel calcolare le somme, corrisposte in data 20.12.2007 a titolo di conguaglio (in esecuzione della citata sentenza n. 655 del 2007) per totali Euro. 99.849,06, con riguardo sia alle modalità di imputazione degli acconti a suo tempo versati e sia alla mancata attualizzazione delle somme dovute per danno morale.

Con sentenza n. 676 del 2007 il T.A.R. FriuliVeneziaGiulia ha respinto la domanda, ritenendo che il Comune avesse correttamente ottemperato a quanto disposto con la precedente sentenza.

2.- Con il ricorso in appello in esame i suddetti eredi hanno impugnato la sentenza da ultimo citata chiedendone la riforma e la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Chions di conformarsi alla definitiva sentenza della Corte di Appello di Trieste, con adozione di ogni provvedimento idoneo alla attuazione del giudicato, ivi compresa la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione debitrice.

A sostegno del gravame è stato dedotto che erronea sarebbe stata la risposta data dai primi Giudici alla domanda dei ricorrenti sulla applicabilità dell’art. 1194 del c.c. ai pagamenti parziali eseguiti dal Comune nel corso del processo di liquidazione del danno (sia laddove hanno affermato che sul punto avrebbe dovuto essere proposto appello, e non già incidente di esecuzione, e sia laddove non hanno accolto la tesi che nel conteggio finale gli effettuati pagamenti avrebbero dovuto essere imputati, per la loro totalità, prima agli interessi e solo successivamente al capitale), nonché alla domanda relativa alla mancata attualizzazione delle somme dovute a titolo di danno morale (in particolare laddove hanno dato rilievo alla mancata proposizione di appello sul punto).

Con ordinanza 20 luglio 20010 n. 7/2011 la Sezione ha disposto adempimenti istruttori.

Con memoria depositata il 18.3.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Chions, che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Alla pubblica udienza del 29.3.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte appellante, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame i deducenti in epigrafe indicati hanno chiesto la riforma della sentenza T.A.R. FriuliVeneziaGiulia, Sezione I, n. 00676/2008, di reiezione dell’incidente di esecuzione relativo alla sentenza di ottemperanza n. 655 del 2007 emessa da detto Tribunale per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 252 del 2005; inoltre hanno chiesto la declaratoria dell’obbligo del Comune di Chions di conformarsi alla definitiva sentenza della Corte d’Appello sopra indicata e, per l’effetto, l’adozione di ogni provvedimento idoneo alla attuazione del giudicato, ivi compresa la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza dell’Amministrazione debitrice.

2.- Con il primo motivo di appello, in riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale, è stato dedotto che la impugnata sentenza ha erroneamente affermato che, con la istanza dell’11.7.2008, la difesa dei ricorrenti aveva inteso contestare la sentenza del T.A.R. citato n. 655/2007, individuando anche una ipotetica inammissibilità della domanda per omessa impugnazione di essa sentenza, senza considerare che essa era di accoglimento della domanda dei suddetti e che aveva solo omesso di dare esplicita risposta alla domanda di applicabilità dell’art. 1194 del c.c. ai pagamenti parziali eseguiti dal Comune di cui trattasi.

Avendo il Giudice dell’ottemperanza omesso di pronunciarsi su detta parte della domanda, la sentenza al riguardo pronunciata non doveva essere appellata, potendo gli interessati riproporre la domanda sino all’accoglimento o alla reiezione della domanda.

2.1- Osserva al riguardo la Sezione che la censura deve ritenersi irrilevante ai fini del decidere, considerato che la sentenza appellata, dopo aver formulato le affermazioni sopra contestate ha esplicitamente affermato che "Tuttavia, essendo mancata una esplicita precisazione sul punto, il Collegio ritiene la domanda ammissibile….".

E" quindi certa e chiara l’inutilità di una eventuale pronuncia di annullamento, sul punto, della sentenza di primo grado che ha formulato una affermazione eccedente le necessità logicogiuridiche della decisione, che deve considerarsi un " obiter dictum " come tale non vincolante.

3.- Con un secondo motivo di gravame gli appellanti hanno innanzi tutto dedotto che la sentenza contiene un erroneo richiamo all’art. 1193 del c.c., che disciplina l’ipotesi di imputazione del pagamento a più debiti della stessa specie, mentre la questione sottoposta al Giudice riguardava la imputazione interna (agli interessi ovvero al capitale) del pagamento riferito alla medesima posta di debito.

3.1.- Rileva al riguardo il Collegio che il riferimento a detto articolo è contenuto nella impugnata sentenza nella narrazione del fatto e non è stato posto a base della motivazione in punto di diritto posta a base della adottata decisione.

Pertanto le censure al riguardo sono da considerare anche esse irrilevanti al fine del decidere, non riguardando il ragionamento logico giuridico posto a base della sentenza di primo grado.

4.- Con un ulteriore motivo di appello è stato sostenuto che il principio contenuto nell’art. 1194 del c.c., per il quale i pagamenti parziali vanno computati prima agli interessi e poi al capitale, sarebbe un principio generale derogabile solo a seguito di specifico accordo tra le parti e che erroneamente il primo Giudice avrebbe ritenuto che l’accettazione senza riserve del pagamento del Comune effettuato nell’anno 1995 avrebbe comportato l’impossibilità di ridiscuterlo sotto il profilo degli interessi, atteso che la prova del consenso deve essere chiara e certa ed è insufficiente a costituirla la mera sottoscrizione per quietanza dell’atto di pagamento.

Nel caso che occupa, peraltro, non è stata sottoscritta nessuna quietanza o dichiarazione del Comune, ma è stata solo resa una mera dichiarazione unilaterale con la quale si faceva presente che le somme ricevute erano da considerare un semplice acconto rispetto alla somma effettivamente dovuta.

Peraltro l’appellante aveva invocato l’applicazione dell’art. 1194 e aveva denunciato due ulteriori profili di inadempimento dell’Amministrazione comunale, che ha inteso rimettere in discussione il pagamento eseguito nell’anno 1995, in violazione della deliberazione della G.M. n. 602/1995, della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 252/2005 e della pronuncia del Giudice dell’ottemperanza n. 655/2007.

4.1.- Osserva al riguardo la Sezione che all’atto del pagamento della somma di 82.603.842 il Comune la imputò al pagamento in parte della sorte capitale e in parte degli interessi all’epoca maturati e l’interessato prestò chiara e certa acquiescenza a tale tipo di imputazione, dichiarando di considerare il pagamento volontario adempimento della sentenza, non avendo effettuato alcuna riserva al riguardo, se non quella di esigere la maggior somma che la Corte di Cassazione avrebbe ritenuto spettante.

Deve pertanto condividersi la tesi del Giudice di prime cure che si sia così realizzata la ipotesi, prevista dall’art. 1194 del c.c., di possibilità di imputazione del pagamento al capitale prima che agli interessi con il consenso del debitore e che non può ora rimettere in discussione l’imputazione di pagamento effettuata nel 1995 con la richiesta di imputare tutte le somme allora versate esclusivamente agli interessi, maturati anche nel prosieguo.

5.- Con l’ultimo motivo di gravame, con riferimento alla liquidazione del danno morale, è stato sostenuto che il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che, se gli appellanti avessero voluto contestare il metodo di calcolo delle somme su cui andavano conteggiati gli interessi, avrebbero dovuto appellare la sentenza n. 655/2007, sia perché essa è stata in effetti appellata, sia perché i ricorrenti, che, con il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza con essa definito, avevano evidenziato due specifici profili di inadempimento (con riferimento ella erroneità del calcolo degli interessi legali sulla somma capitale di Euro 2.890,36 e alla circostanza che il calcolo era incompleto perché l’effettivo pagamento era avvenuto a distanza di circa un anno dalla quantificazione del debito), nelle more dell’appello ne avevano comunque chiesto la esatta esecuzione (sul rilievo, incontestato, che il Comune aveva computato gli interessi legali senza procedere alla progressiva attualizzazione del capitale).

Nessuna preclusione al riguardo poteva essersi formata nella precedente fase processuale perché la domanda introduttiva di tale giudizio non aveva evidenziato il profilo di inadempimento da ultimo evidenziato, che, peraltro, sarebbe diretta conseguenza della pronuncia n. 655/2007 e non poteva essere denunciato che dopo detta pronuncia e previo esame dei provvedimenti adottati in ottemperanza ad essa.

5.1.- Osserva al riguardo la Sezione che il T.A.R. ha evidenziato che con la sentenza n. 655 del 2007 la domanda dei ricorrenti era stata respinta perché nell’assunto che il Comune aveva proceduto in modo conforme a quanto statuito con la sentenza della Corte di Appello di Trieste ottemperanda, ad eccezione del calcolo degli interessi, che si era illegittimamente arrestato alla data del 30.9.2005 e non era proseguito sino al saldo.

Ha pertanto osservato il Giudice di prime cure che oggetto del giudizio di ottemperanza sottoposto di nuovo al suo esame non era la circostanza che gli interessi non fossero poi stati calcolati sino al saldo, ma il metodo di calcolo delle somme su cui andavano conteggiati gli interessi stessi, che poteva essere contestato solo appellando, ovviamente sul lo specifico punto, la sentenza n. 655 del 2007.

Tale impianto motivazionale non appare al Collegio suscettibile di riforma, atteso che la sentenza da ultimo citata, nel non ritenere errato, con riferimento al metodo di calcolo delle somme sulle quali andavano conteggiati gli interessi, l’effettuato pagamento da parte del Comune, ha correttamente posto in luce la circostanza che l’omessa riforma del citato metodo di calcolo equivaleva ad affermazione della sua correttezza e deve ritenersi coperto da giudicato implicito, sullo specifico punto non oggetto di successiva impugnazione, e quindi intangibile in sede di incidente di esecuzione.

Conseguentemente a nulla vale che la domanda introduttiva di tale giudizio non avesse evidenziato il profilo di inadempimento relativo a detto metodo di calcolo. Non condivisibile appare, infine, la tesi che l’inadempimento è diretta conseguenza della sentenza n. 655/2007 e che non poteva essere denunciato che dopo detta pronuncia e previo esame dei provvedimenti adottati in ottemperanza ad essa, atteso che l’inadempimento è relativo a criteri di calcolo degli interessi, autonomo e pregresso rispetto a detta sentenza.

6.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

7.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l’appello in esame.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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