Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2011) 27-09-2011, n. 34853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1 – Con sentenza del 10 marzo 2003, il Tribunale di Modica ha ritenuto D.R.S. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di R.I. e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata, alla pena, condizionalmente sospesa, di otto mesi di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo l’accusa, condivisa dal tribunale, l’imputato, trovandosi alla guida della propria auto "Fiat Uno", ha violentemente tamponato il trattore "Lamborghini" con rimorchio, parcheggiato sulla destra della strada, provocando la caduta del R., che si trovava ritto in piedi sul rimorchio, ed il decesso dello stesso, intervenuto per collasso cardiocircolatorio da cardiopatia ischemica acuta.

All’affermazione di responsabilità dell’imputato il giudice è pervenuto richiamando, in particolare, la testimonianza resa da A.O. che, trovatosi a transitare sul posto poco prima dell’incidente, aveva notato la presenza del R. sul rimorchio e che, accortosi dello scontro, era tornato indietro per accertare se lo stesso aveva avuto conseguenze. A tale testimonianza è stato attribuito particolare significato, in tesi d’accusa, poichè autorizzava a ritenere che la vittima, cardiopatico e di età avanzata, sbalzato, a seguito del violento impatto, dal rimorchio sul quale si trovava e proiettato nell’adiacente scarpata, aveva subito un forte disequilibrio nelle funzioni vitali che ne hanno provocato il decesso.

2- Avverso tale sentenza, ha proposto appello l’imputato, il quale ha sostenuto che la causa del decesso non era stato l’impatto dell’auto del D.R. contro il rimorchio del "Lamborghini" seguito dalla caduta del R., bensì la patologia cardiaca di cui questi era affetto.

Il teste A., ha sostenuto l’imputato, non aveva mai sostenuto che il R. era caduto dal rimorchio a causa dell’impatto della "Fiat Uno" contro lo stesso, nè che tale caduta aveva innescato l’ischemia cardiaca che ha provocato il decesso; nè tali circostanze erano state riferite dal teste S.. Secondo l’appellante, il decesso doveva ricollegarsi alla patologia cardiaca di cui il R. era affetto e che, poco prima del verificarsi dell’incidente, aveva provocato un malore che lo aveva indotto a scendere dal veicolo; discesa seguita dalla caduta nella scarpata.

La vittima, in sostanza, era scesa dal rimorchio già prima che si verificasse l’impatto tra l’auto dell’imputato ed il trattore; così come precedente ad esso era stato il malore che ha determinato il decesso, rispetto al quale, dunque, l’incidente era rimasto, sotto il profilo causale, del tutto estraneo.

3- Con sentenza del 7 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Catania ha confermato la decisione del primo giudice, ribadendo, quindi, la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità negli identici termini da questo elaborati.

4- Avverso tale decisione ricorre l’imputato che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l’errata valutazione, da parte della corte territoriale, del materiale probatorio in atti. Sostiene il ricorrente che il teste A. non avrebbe mai sostenuto di avere con certezza notato la presenza del R. sul rimorchio, nè tale circostanza era stata ribadita dal teste S., di guisa che l’affermazione di responsabilità dell’imputato non avrebbe alcun concreto fondamento fattuale, per cui non potrebbe escludersi che poco prima dell’incidente il R. fosse stato colpito dall’infarto che ne ha causato il decesso.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, inesistenti essendo i vizi dedotti.

In realtà, i giudici del gravame, accertata la dinamica dell’incidente, non contestata dallo stesso imputato, dopo attento esame dei fatti e corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti, hanno legittimamente ritenuto di disattendere la tesi difensiva e di ribadire la presenza del R., al momento dell’incidente, a bordo del rimorchio, e quindi l’incidenza causale dello stesso rispetto all’insorgere del malore che ha causato il decesso della vittima.

A tale conclusione, gli stessi giudici sono pervenuti proprio richiamando la testimonianza di A.O. che – secondo quanto sostenuto nella sentenza impugnata e quanto emerge dall’esame degli stralci dell’interrogatorio dallo stesso reso, riportati nella sentenza e nel ricorso – ha in realtà dichiarato di avere notato, transitando pochi secondi prima dell’incidente accanto al trattore in sosta, il R. in piedi, evidentemente sul rimorchio, non certo sulla motrice che, tra l’altro, non ha spazi che consentano di stare ritti in piedi.

Testimonianza, dunque, per nulla travisata dai giudici del merito – dagli stessi ritenuta ribadita dagli accertamenti tecnici che hanno individuato l’impatto dell’auto, particolarmente violento, contro il rimorchio- che chiaramente smentisce la tesi difensiva, giustamente disattesa dalla corte territoriale.

2- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidandole in Euro 3.000,00 oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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