Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2011) 27-09-2011, n. 34851 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Bari del 22 settembre 2009, resa nelle forme del rito abbreviato, G.F. è stato ritenuto colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – per avere coltivato, in terreno di sua pertinenza, adiacente all’abitazione, 140 piante di marijuana) – ed è stato condannato, previa applicazione della recidiva e con la diminuente del rito, alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa.

Su appello dell’imputato, che ha, tra gli altri motivi d’appello, anche riproposto istanza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre la multa (in relazione alla quale il PM aveva espresso dissenso), la Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 19 aprile 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a tre anni di reclusione e Euro 14.000,00 di multa la pena inflitta dal primo giudice, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva semplice contestata ed applicata la diminuente del rito.

Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, il G., che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove la corte territoriale, nel riconoscere le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva, ha ridotto la pena base in misura inferiore ad un terzo, senza indicare le ragioni di tale decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In realtà, se è vero che il giudice del gravame non ha specificamente indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di estendere al massimo la riduzione di pena conseguente alla concessione delle predette attenuanti, è anche vero che, nel contesto argomentativo, lo stesso giudice ha adeguatamente esplicitato tali ragioni attraverso il richiamo alla tipologia della sostanza detenuta, allo stato evolutivo delle piante, al numero delle stesse, ai precedenti penali dell’imputato.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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