Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2011) 27-09-2011, n. 34849

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – S.V. è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di N.G..

Secondo l’accusa, l’imputato, privo di patente di guida, nel percorrere, al volante dell’autovettura "Ford Escort" di proprietà del padre, la strada che da (OMISSIS) porta a (OMISSIS), per colpa ha provocato un incidente stradale nel quale ha trovato la morte il N. che si trovava a transitare sulla stessa strada alla guida della propria auto "Fiat Uno", la cui carreggiata la "Ford" aveva invaso a causa dell’imprudente condotta di guida del suo conducente.

2- Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, con sentenza del 1 aprile 2005, ha assolto l’imputato, ex art. 530 c.p.p., comma 2, avendo ritenuto che le emergenze probatorie acquisite in dibattimento non avevano consentito di superare l’originaria incertezza circa l’identità del conducente della "Ford"; più precisamente, non era stato possibile accertare se l’auto, al momento dell’incidente, era condotta dall’imputato o da R.E. che, unitamente al primo e ad altri tre giovani, si trovava a bordo della vettura. Sul punto, le indicazioni testimoniali erano state, secondo il primo giudice, contrastanti, poichè i due si erano vicendevolmente accusati di essersi trovati alla guida dell’auto, essendo stata la tesi del S. confermata dalle testimonianze degli altri occupanti l’auto, che hanno indicato il R. quale conducente della stessa, mentre la tesi dello stesso R. era stata confermata dalle dichiarazioni rese dal teste F. che, trovatosi sul luogo dell’incidente, ha notato il R. seduto sul sedile destro della "Escort" con il capo appoggiato al finestrino e l’orecchio sanguinante.

3- Su appello proposto dall’ ufficio di procura, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 28 maggio 2009, in riforma della sentenza impugnata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del S. per intervenuta prescrizione del reato contestato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la corte territoriale ha ritenuto che dalle emergenze probatorie in atti fosse emerso con certezza che alla guida della "Ford", al momento dell’incidente, si trovava proprio l’imputato. A tale conclusione, la stessa corte è pervenuta richiamando: lo stato dei mezzi coinvolti nell’incidente, la natura e la tipologia e la ubicazione delle lesioni riportate nell’occasione dal S. e dal R., l’accertata presenza di quest’ultimo, subito dopo l’incidente, sul sedile lato passeggero, la presenza del portafoglio dello stesso nell’interstizio tra detto sedile e lo sportello destro della "Ford". 4- Avverso tale decisione propone ricorso S.V.o che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto i diversi profili della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa e l’errata valutazione delle prove acquisite. Sostiene, in particolare, il ricorrente che i giudici del gravame avrebbero individuato nel S. il conducente dell’auto attraverso la valorizzazione di elementi del tutto irrilevanti trascurandone altri che, se congruamente e correttamente considerati, avrebbero condotto alla piena assoluzione dell’imputato.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile, in ragione della prospettazione, da parte del ricorrente, di censure manifestamente infondate ovvero non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto intese a proporre a questa Corte una sostanziale rilettura delle emergenze probatorie in atti, non consentita nella sede di legittimità laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito abbia compiutamente e coerentemente motivato le ragioni della decisione adottata.

In realtà, la corte territoriale, dopo attento e completo esame degli atti, ha ritenuto, argomentando in termini di assoluta coerenza logica, la presenza in atti di elementi probatori significativi che inducevano ad individuare nell’imputato il giovane, privo di patente, che al momento dell’incidente si trovava alla guida della "Escort".

Elementi non costituiti soltanto dalla testimonianza del F., che ha dichiarato di avere notato il R. seduto sul sedile lato passeggero mentre si toccava l’orecchio destro, ferito e sanguinante – testimonianza valorizzata dal giudice del gravame poichè detto teste era stato il primo a trovarsi sul luogo dell’incidente, prima ancora dei carabinieri, ed a constatare gli effetti dello scontro- ma da ulteriori emergenze probatorie, talune di natura obiettiva, che ponevano, al momento del sinistro, l’imputato al posto di guida ed il R. sul sedile lato passeggero.

Il primo di tali dati è stato indicato nella natura, dislocazione ed entità delle ferite riscontrate nei due giovani, tutte localizzate, quelle riportate dal R., sulla parte destra del corpo, e dunque, oltre che sul lobo dell’orecchio destro, sulla parte destra del viso, sulla gamba, sul braccio e sulla mano destri. Tale localizzazione, non smentita dall’imputato, e le stesse caratteristiche delle lesioni, sono state giustamente ritenute significative in termini di conferma della presenza del R. sul lato destro dell’auto, potendosi tali ferite giustificare solo ritenendo che il giovane, trovandosi seduto sul sedile destro, avesse urtato con la parte destra del corpo (capo, gamba, braccio, mano) contro l’abitacolo della vettura, rimanendo anche investito dai frammenti di vetro caduti da quel lato.

Secondo dato obiettivo significativo è stato ritenuto il rinvenimento del portafogli del R. nell’incavo esistente tra il sedile lato passeggero e lo sportello destro. Circostanza dalla quale il giudice del gravame ha correttamente dedotto che al momento dell’incidente il R. era seduto sul sedile destro dell’auto.

Altro dato obiettivo è stato indicato nella localizzazione, non contestata, frontale e cranio occipitale, delle ferite e delle contusioni riportate dal S., giustamente ritenute compatibili con un urto frontale con il parabrezza dell’auto; così come altrettanto giustamente la dolenzia al torace ed all’addome accusata dall’imputato – che ha indotto i sanitari dell’ospedale ad eseguire accertamenti ecografici, per fortuna con esiti negativi – è stata logicamente collegata ad un urto di tali parti del corpo con il volante dell’auto.

Non ha omesso, peraltro, il giudice del gravame di prendere in considerazione le contrarie testimonianze rese dai tre giovani minorenni che, unitamente all’imputato ed al R., si trovavano a bordo della "Escort" (che hanno indicato il R. alla guida dell’auto), legittimamente ritenute inattendibili anche perchè contrastanti con i dati obiettivi sopra richiamati. Mentre sono state giustamente ritenute irrilevanti le testimonianze del padre del S. e degli altri testi a difesa, in quanto relative a circostanze che avevano preceduto l’incidente.

Neanche ha omesso lo stesso giudice di esaminare i dubbi espressi dall’imputato circa l’operato degli inquirenti e l’attendibilità del teste (figlio del titolare della ditta alla quale era stata affidata la custodia della "Escort") che aveva rinvenuto, tardivamente a giudizio dell’imputato, il portafogli del R.; dubbi legittimamente non condivisi e ritenuti in nessun modo giustificati.

Orbene, a fronte di così congrue e coerenti argomentazioni, essenzialmente basate su elementi obiettivamente emersi nel corso delle indagini, il ricorrente articola censure che tendono ad una diversa valutazione degli elementi probatori in atti attraverso considerazioni di merito non consentite in questa sede. Egli rielabora, in particolare, le relazioni tecniche in atti e le testimonianze dei consulenti, riportando anche ampi stralci delle loro deposizioni, oltre che dei testi escussi, senza tuttavia considerare che i dati obiettivi sopra richiamati non sono stati in alcun modo smentiti, e che proprio tali dati hanno pacificamente confermato proprio la testimonianza del F., il cui pregnante significato non può esser messo in discussione dissertando sulla posizione assunta dal R. dopo l’incidente, e cioè se lo stesso fosse seduto sul sedile destro con le spalle rivolte alla spalliera o allo sportello e con le gambe rivolte verso il sedile sinistro.

Circostanze e considerazioni – comprese quelle, invero sgradevoli, che immotivatamente fanno riferimento a "testimoni assoldati" e ad un "regista occulto", a sospetti di connivenze – che non mettono in dubbio la piena sintonia della decisione impugnata con gli elementi probatori acquisiti, correttamente valutati, nè incidono sulla coerenza della motivazione.

D’altra parte, ad ulteriore conferma della inammissibilità del ricorso, va ricordato il principio, affermato più volte da questa Corte, secondo cui "In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall’art. 129 c.p.p." (Cass. nn. 4177/04, 24327/04,40570/08,40799/08, 14450/09 RV 244001).

2- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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