Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34882 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto depositato in data 08.11.2010 il Difensore di M. A. parte lesa nel processo a carico di D.C.L. e B.M.G. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto, in epigrafe indicato, con il quale il GIP presso il Giudice di Pace di Genova aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto al nome dei predetti denunciati, indagati per il reato di cui all’art. 633 c.p. in danno del ricorrente.

Il difensore censura il decreto per omessa ed illogica motivazione, nonchè per violazione di legge in relazione all’art. 410 c.p.p. atteso che la persona offesa nel procedimento aveva proposto opposizione a norma dell’art. 409 c.p.p. esponendo le ragioni del suo ricorso ed indicando l’oggetto delle investigazioni suppletive.

Il Giudice di pace aveva proceduto ugualmente all’archiviazione senza dare conto del percorso logico ed argomentativo per giungere al rigetto nel merito dell’opposizione, valorizzando esclusivamente il rilievo della tardività, atteso che l’opposizione medesima era stata proposta oltre il termie di gg. 10 dalla notifica della richiesta di archiviazione formulata dal PM. Il ricorrente sottolinea come nella specie sia mancata del tutto ogni valutazione in ordine all’eventuale inammissibilità, nel merito, dell’opposizione.

Si tratta di un motivo fondato.

Va premesso che la Giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ha rilevato che in omaggio al principio della semplificazione operante davanti al giudice di pace, il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17 non ha previsto che in caso di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa si proceda alla celebrazione dell’udienza ex art. 410 c.p.p., ma si limita a prevedere un contraddittorio cartolare, (Cass. Pen. Sez. 4, 30.01.2007 n. 6389) all’esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del PM, decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell’udienza camerale;

in sede di legittimità non è consentito esaminare censure relative alla congruità della motivazione del decreto di archiviazione poichè, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 6, il decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5 e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione. (Cass. Pen. Sez. 4, 08.04.2008 n. 22297; conf. Cass. Pen., sez. 7, 26.02.2008 n. 18071).

Tanto premesso corre l’obbligo di osservare che, tuttavia, resta pur sempre l’obbligo della motivazione intesa in senso stretto, in quanto il giudice di pace deve dare conto della proposizione dell’opposizione e della sua ammissibilità restando, in caso contrario, sacrificato in senso sostanziale il diritto al contraddittorio. (Cass. Pen. Sez. 4, 01.10.2008 n. 39538).

Nella specie il contraddittorio cartolare è stato realizzato ma il GIP presso il Giudice di pace non ne ha tenuto alcun conto, omettendo ogni motivazione riguardo all’ammissibilità e fondatezza – nel merito – dell’opposizione, limitandosi a dichiararne l’inammissibilità per tardività.

Si tratta di una motivazione adottata in violazione di legge, atteso che deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione del PM, dichiari l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3, considerato che i termini stabiliti a pena di decadenza sono solo quelli espressamente previsti dalla legge e che, in assenza di un’espressa previsione, tale termine non ha carattere perentorio ma acceleratorio per la persona offesa, altrimenti esposta al rischio di pervenire alla cognizione del giudice a procedimento già definito;

d’altro canto, tale perentorietà nemmeno è desumibile dalla normativa relativa alla disciplina delle impugnazioni, in quanto l’atto di opposizione non rientra nel novero dei mezzi di impugnazione, essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice ma contro una richiesta del Pubblico Ministero. (Cassazione penale, sez. 5, 03/04/2007, n. 18840).

La tardività non era dunque causa di inammissibilità dell’opposizione che andava comunque esaminata riguardo all’ammissibilità e fondamento mediante una motivazione che desse conto, nell’ambito di un reale rispetto del contraddittorio, delle ragioni espresse nell’opposizione.

Consegue l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Genova (in diversa composizione) per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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