Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 27-09-2011, n. 34879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società HDI ASSICURAZIONI denunciante nel processo a carico di "persone ancora da identificare" per il reato di truffa tentata, ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso il decreto, in data 09.07.2010, con il quale il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale predetto;

Il ricorrente censura il decreto per omessa ed illogica motivazione, nonchè per violazione di legge in relazione all’art. 410 c.p.p. atteso che la persona offesa nel procedimento aveva proposto opposizione a norma dell’art. 409 c.p.p. esponendo le ragioni del suo ricorso.

Il GIP ha proceduto ugualmente all’archiviazione senza dare conto, a parere del ricorrente, del percorso logico ed argomentativo per giungere al rigetto dell’opposizione e senza tenere conto delle prove segnalate.

Chiede pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si tratta di un motivo infondato.

Va premesso che la Giurisprudenza della Corte di cassazione, condivisa da questo Collegio, ha statuito che nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice può procedere all’archiviazione, eventualmente anche "de plano" degli atti, previa motivazione specifica in ordine: a) – all’infondatezza della notizia di reato e b) – all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova addotti.

Al di fuori di tali ipotesi, il giudice deve ricorrere all’udienza camerale, senza la quale il decreto di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e, quindi, impugnabile con ricorso per cassazione. (Cass. Pen. Sez. 4, 21.02.2008 n. 19476).

Ne deriva che è ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice che, nonostante l’opposizione della persona offesa, abbia disposto "de plano" l’archiviazione senza ricorrere al procedimento camerale e senza motivare circa l’inammissibilità dell’opposizione.

(Cass. pen. Sez. 4, 20.09.2006 n. 37357).

Nella specie, tuttavia, il decreto del GIP appare correttamente motivato, laddove dichiara inammissibile l’opposizione in oggetto in quanto non sono stati indicati nuovi elementi di prova e perchè la notizia criminis appare infondata.

In effetti, dall’esame del ricorso, che richiama integralmente l’atto di opposizione, emerge che la parte ricorrente non offre nuovi elementi di prova ma si limita a richiamare la denuncia-querela molto circostanziata e le argomentazioni logiche poste a sostegno della stessa;

in tutta evidenza si tratta di elementi probatori già allegati nel corso delle indagini preliminari e già valutate dal PM che, però, ha ritenuto di procedere ugualmente alla richiesta di archiviazione.

Il GIP concordando con la richiesta di archiviazione per l’infondatezza della notizia di reato, ha correttamente dichiarato inammissibile l’opposizione proposta per carenza di nuovi elementi di prova; nessuna illogicità o insufficienza della motivazione è perciò riscontrabile, specie ove si consideri che il Gip ha osservato – quanto all’infondatezza della notizia criminis – che non può escludersi un errore nella rilevazione del numero di targa, come sarebbe dimostrato dalla mancata coltivazione della domanda di risarcimento.

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato svolta dal giudice delle indagini. Ne deriva che la violazione del diritto al contraddittorio – che legittima il ricorso della persona offesa in sede di legittimità – può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il ricorso non concerna la ritenuta infondatezza della notizia di reato. Cassazione penale, sez. 5, 08 febbraio 2007, n. 11524 Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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