Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-10-2011, n. 5569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nei mesi di novembre e dicembre 2002, il comune di Cortenova venne colpito da disastro idrogeologico che causò la frana di parte del fronte montuoso che sommerse, tra l’altro, e per quanto qui di interesse, gli impianti di sette attività produttive.

Con decreto n. 3946 del 10 marzo 2003 "Interventi di urgenza a favore dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel mese di novembre 2002 con l’utilizzo di fondi statali recati dal decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 152 del 28.1.2003, in attuazione dell’art. 1 dell’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20.12.2002", la regione Lombardia dispose l’assegnazione di somme a titolo di contributo per il ripristino delle attività produttive danneggiate; fissò il contributo nella misura media di euro 150.000,00 per ogni unità e demandò al comune l’individuazione dei beneficiari e la determinazione dei criteri di ripartizione sulla base di una valutazione legata al numero degli occupati e alla superficie dell’azienda.

Il comune di Cortenova a tal fine istituì una commissione consiliare con il compito di proporre alla giunta i piani di riparto dei fondi e di istruire le pratiche di richiesta dei contributi provenienti dai titolari delle attività produttive danneggiate.

Venne, pertanto, richiesto ai danneggiati di indicare il numero degli occupati, la superficie dell’azienda e il fatturato dell’anno precedente e su questi dati venne liquidato un primo acconto del 7% o del 14% dei danni dichiarati, a seconda che le imprese avessero o meno presentato anche perizia giurata.

L’assegnazione del contributo finale avvenne sulla base di criteri individuati anche con la partecipazione delle aziende interessate in relazione ai parametri indicati dai decreti regionali, cioè quelli relativi al numero degli occupati e alla superficie dell’unità produttiva dell’azienda distrutta dall’evento calamitoso.

Con riguardo al numero degli occupati, i dati forniti dalle ditte vennero confrontati con quelli dei libri matricola.

Quanto alla superficie dell’unità produttiva, vennero considerati i dati relativi alla superficie coperta e scoperta dichiarati dalle parti con autocertificazione o con perizie.

La misura della percentuale di incidenza di questi elementi sui contributi da ripartire, venne fissata nel 30% del danno risultante da perizia; la percentuale più elevata del 60% venne attribuita al parametro della superficie coperta e scoperta; la percentuale minima del 10% venne attribuita al numero degli occupati per evitare che aziende con basso numero di dipendenti ma gravemente danneggiate fossero penalizzate rispetto ad altre con un alto numero di dipendenti (cfr. delibera di giunta comunale n. 23 del 15 marzo 2005).

2.- La società M. di C. C. s.n.c. (d’ora innanzi solamente M.) e i suoi soci, avendo subito a causa della frana la totale distruzione del capannone della superficie di quasi novecento metri quadrati coperti e di tutto il macchinario, del magazzino (materie prime e prodotti finiti), degli uffici e archivi, non condividendo le modalità di determinazione dell’acconto corrisposto, perché fissato in ragione proporzionale al danno, con un primo ricorso (ricorso n. 4464 del 2004) impugnarono davanti al TAR Lombardia la delibera di giunta comunale n. 51 del 2004 di determinazione dell’acconto.

Successivamente, pur essendo stato puntualizzato dall’amministrazione che il contributo sarebbe stato erogato sulla scorta di parametri oggettivi riferiti alle caratteristiche delle unità produttive quali sopra indicati e non in misura proporzionale al danno subito, con altro ricorso (ricorso n. 1649 del 2005) impugnarono la delibera n. 23 del 15 marzo 2005 di liquidazione del saldo, nonché le delibere della commissione "Cortenova Oltre La Frana", assumendo che la ripartizione dei contributi era avvenuta in violazione dei criteri fissati dall’amministrazione, avvantaggiando l’impresa P. a danno delle altre.

Essi ricorrenti deducevano violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei parametri ai quali la p.a. si era autovincolata ai fini della ripartizione dei contributi; violazione della l. n. 241 del 1990; carenza di istruttoria e di motivazione; illogicità, sviamento; violazione del d.p.g.r. n. 2108 del 18 febbraio 2001 e del decreto n. 2581 del 25 febbraio 2004; contraddittorietà con precedenti provvedimenti e disparità di trattamento.

3.- Il TAR Lombardia, Milano, con sentenza n. 05535/2007 della prima sezione, riuniti i ricorsi, dichiarava improcedibile il ricorso n. 4464 del 2004 e respingeva il ricorso n. 1649 del 2005, con compensazione delle spese di giudizio.

Secondo il TAR Milano, il comune di Cortenova e la commissione avrebbero fatto uso corretto della discrezionalità attribuita dalla regione per la ripartizione dei contributi tra le imprese danneggiate.

4.- La suddetta sentenza, limitatamente al capo di rigetto del ricorso n. 1649 del 2005 e dei motivi aggiunti è stata appellata dalla società M. e dai suoi soci, che ne hanno dedotto l’erroneità perché inficiata da errori logici e giuridici e ne hanno chiesto l’annullamento o la riforma.

Con l’atto di appello, sono state riproposte le censure dedotte in primo grado relative all’erroneità della liquidazione del danno in favore dell’impresa P., per la quale sarebbero stati presi in considerazione criteri difformi da quelli fissati dall’amministrazione.

In ordine alla pretesa assoluta discrezionalità dell’amministrazione comunale, cui fa riferimento la sentenza appellata, essa, secondo gli appellanti, troverebbe limite nella finalità cui è preordinato il contributo, quello della ricostruzione delle unità produttive distrutte, sicché tutti i parametri di riparto avrebbero quale oggettivo riferimento solo le caratteristiche delle unità stesse, disattese con riguardo alla P. s.r.l..

5.- Si è costituita in giudizio la società P. P. F. E. A. s.r.l. che ha chiesto il rigetto dell’appello e ne ha eccepito in modo generico l’inammissibilità e l’irricevibilità.

Gli appellanti hanno depositato memoria difensiva e alla pubblica udienza del 29 aprile 2011, il giudizio è stato assunto in decisione.

6.- L’appello è infondato e va rigettato.

6.1 – La società ricorrente sostiene che la commissione di gara non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri da essa stessa prefissati, in quanto per la società P. avrebbe calcolato in maniera erronea sia il numero degli addetti, sia le dimensioni delle superfici dell’unità produttiva.

In particolare:

a) quanto al personale dipendente, sarebbero stati considerati non solo gli addetti a unità produttive dello stabilimento distrutto dall’evento calamitoso, ma anche quelli dello stabilimento in Taceno, non coinvolto nella frana, con la conseguenza che il parametro relativo sarebbe stato rapportato a 54 addetti invece che a 43;

b) nel calcolo della superficie coperta dell’impresa distrutta dalla frana, sarebbero state comprese superfici realizzate in carenza di titolo abilitativi.

Entrambi i rilievi sono infondati.

Innanzi tutto, deve osservarsi che con il decreto del presidente della giunta regionale n. 2108 del 2004 si era previsto che gli enti locali decidessero autonomamente l’entità effettiva del contributo da erogare alle imprese danneggiate secondo criteri da determinare in ragione del numero degli occupati e della superficie dell’azienda.

L’amministrazione comunale di Cortenova, concordava i criteri con le imprese interessate e li comunicava alla regione che non aveva nulla da rilevare in merito.

Ciò posto, quanto al calcolo del numero dei dipendenti, la scelta del comune di considerare indistintamente il numero complessivo di dipendenti di un’impresa, confrontando, invero, le dichiarazioni dell’impresa con il libro matricola, non appare irragionevole, ove si consideri la finalità del contributo di favorire la ripresa delle attività produttive e di garantire il livello occupazionale.

Peraltro, in nessun atto né della regione, né dell’amministrazione comunale si fa riferimento nel calcolo del numero dei dipendenti ad una restrizione in relazione all’unità produttiva colpita, tanto più che le imprese che hanno più stabilimenti spostano il personale dipendente dall’uno all’altro, sicché non è possibile distinguere i dipendenti in ragione dell’unità operativa cui sono addetti.

La discrezionalità appare correttamente esercitata anche in relazione al basso indice (10%) attribuito al livello occupazionale motivato, nella delibera del 15 marzo 2005, con riferimento al fatto che il numero degli addetti, poiché varia in relazione al differente tipo di attività delle aziende stesse, avrebbe potuto favorire alcune aziende invece di altre, mentre il basso indice di valutazione di tale elemento avrebbe evitato tale discrepanza.

Peraltro, l’incidenza nel caso concreto di questo parametro è modestissima, atteso che la contestazione riguarda un numero limitatissimo di dipendenti, sicché non appare chiaro nemmeno l’interesse alla censura.

6.2.- In ordine alla errata valutazione delle superfici, l’appellante sostiene che l’amministrazione avrebbe considerato superfici coperte dalla P. per complessivi 1.300 metri quadrati in più rispetto alla situazione effettiva; la superficie complessiva, secondo l’appellante, sarebbe stata non superiore ai 5.860 metri quadrati, rispetto ai 7.200 metri quadrati calcolati per il contributo.

Va in merito osservato che le superfici considerate dall’amministrazione sono quelle risultanti dalla perizia giurata presentata dalla P., che non risulta sia stata impugnata di falso.

Quanto alla circostanza che l’impianto abbia subito ampliamenti nel tempo rispetto alle planimetrie in possesso dell’appellante e che tali ampliamenti non siano stati assentiti dal comune, trattasi di situazione, peraltro presunta, che non assume rilievo ai fini della misurazione della superficie interessata dalla frana, non essendo richiesto in alcun atto dell’amministrazione il titolo in base al quale è stato realizzato o ampliato l’impianto.

Ugualmente, non assume alcuna rilevanza la circostanza che nelle superfici coperte siano state conteggiate parti accessorie (quali 992 metri quadrati di tettoie), essendo evidente che la consistenza di un impianto produttivo comprende anche piazzali e tettoie; che l’amministrazione aveva stabilito di considerare le superfici coperte e scoperte; che le parti "accessorie" sono, comunque, funzionali all’esercizio dell’attività produttiva.

Deve ritenersi, in conclusione che la valutazione effettuata dall’amministrazione dei danni subiti dalle imprese sulla base dei criteri da essa predeterminati non sia affetta dai vizi denunciati dagli appellanti e che l’amministrazione comunale abbia fatto corretto uso della discrezionalità di cui godeva, come rilevato nella sentenza appellata.

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna M. di C. C. & C. s.n.c., C. C., C. A. F. e C. E., al pagamento in solido tra loro di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore di P. F. A. -. P. F. E. A. s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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