Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 12.6.02 S.V. citò al giudizio del Tribunale di Napoli il condominio del fabbricato di via (OMISSIS), al fine di sentir dichiarare invalida la delibera assembleare del 15.12.01, con la quale erano state, in sua assenza, approvati all’unanimità il rendiconto di gestione 2000/2001, il preventivo di gestione 2001/2002, il conferimento ad un geometra dell’incarico di progettazione della sistemazione a parcheggio di un’area pertinenziale e l’installazione di una copertura dei contatori.
L’attore deduceva, rispettivamente, che non era stato posto preventivamente a conoscenza del contenuto del rendiconto e del preventivo, che l’area suddetta era di sua esclusiva proprietà o comunque in suo esclusivo possesso, che era stata ignorata una sua richiesta di porre all’ordine del giorno la rimozione delle apparecchiature elettriche.
La domanda, che era stata puntualmente contestata dal convenuto condominio, venne respinta dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, con sentenza n. 209 del 2004, condannandosi l’attore alle spese.
A seguito di appello del S., che aveva dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata l’impugnata delibera "ratificata" da quella successiva del 6.4.2002, gravame cui aveva resistito il condominio appellatola Corte di Napoli rigettava l’impugnazione, condannando l’appellante alle ulteriori spese, sulla base delle seguenti essenziali ragioni:
a) inconfigurabilità di alcuna ratifica, istituto non pertinente alla fattispecie, poichè la successiva delibera citata era meramente riproduttiva di quella precedente, che era del tutto valida;
b) sussistenza comunque, di una soccombenza virtuale dell’attore, che ne avrebbe del pari comportato la condanna alle spese, tenuto conto dell’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione della prima delibera, per le ragioni di seguito esposte;
c) correttezza della ratio decidendi esposta dal primo giudice peraltro, non espressamente censurata, secondo cui la preventiva trasmissione ai condomini dei prospetti contabili non era prevista dalla legge, nè dal regolamento condominiale, ben potendo gli interessati chiederne copia all’amministratore, richiesta che nella specie non si era dedotto di aver inutilmente proposto;
d) assenza di alcuna prova, risultante dai titoli (primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare facente parte del complesso e regolamento condominiale), atta a superare la presunzione ex art. 1117 c.c. di condominialità dell’area cortilizia da destinare a parcheggio;
e) inidoneità probatoria al suddetto fine degli altri atti invocati dal S. (delibera assembleare riconoscente al medesimo un corrispettivo per alcuni spazi, del tutto diversi da quello controverso, autorizzazione comunale all’installazione in sito di fioriere, diffida formulata da alcuni condomini e non coltivata);
f) inidoneità dell’incarico conferito al tecnico a ledere il possesso dell’area, a tutela del quale peraltro non era stata proposta specifica azione possessoria e la cui esclusività non era risultata provata;
Avverso la suddetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito il condominio con controricorso promettendo copia dell’autorizzazione assembleare e (Ndr: testo originale non comprensibile).
Motivi della decisione
Con il primo ricorso viene dedotta "violazione degli artt. 2377, 1118, 1004 e 1005 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione".
La censura attiene alla reiezione del motivo di appello deducente la cessazione della materia del contendere, motivo il cui contenuto sarebbe stato "equivocato" dalla Corte d’Appello e che viene ribadito, insistendosi sulla tesi dell’invalidità della prima deliberazione assembleare, del 15.12.01, al riguardo precisandone le ragioni non in quelle esaminate e reiette, bensì nella dedotta impossibilità da parte dell’istante, assente dall’assemblea, di poter "verificare, contestare o approvare quanto deliberato", poichè dalla copia del verbale comunicatagli risultava soltanto una generica menzione del rendiconto di gestione 2000/01 e del relativo saldo passivo, senza analitica descrizione delle spese sopportate ed occorrende per la conservazione delle parti comuni.
A tale carenza avrebbe poi ovviato, dando luogo ad una vera e propria ratifica, la successiva delibera del 6.4.02, sostitutiva della precedente, cui era stato allegato il rendiconto dell’anzidetta gestione con l’indicazione analitica delle voci di spesa.
Il motivo non merita accoglimento, introducendo una doglianza diversa da quella esposta in sede di appello e, comunque, sostanzialmente carente d’interesse, considerato che l’assunta mancata conoscenza, nei dettagli, del verbale assembleare del 15.1.01, non aveva impedito al S. di impugnare la relativa delibera, con riferimento al rendiconto ed al preventivo approvati.
A tanto aggiungasi che la Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva dato atto nelle propria motivazione, senza che il S. muovesse alcuna censura al riguardo, che con l’avviso di convocazione il medesimo, come gli altri condomini, era stato posto a conoscenza del contenuto del rendiconto e del preventivo; tale argomentazione, neppure oggetto di confutazione nella presente sede, evidenzia l’irrilevanza della doglianza di mancata conoscenza ex post del rendiconto e del preventivo approvati, che erano comunque ex ante noti all’odierno ricorrente.
Ritenuta pertanto corretta la decisione impugnata, nella parte in cui ha considerato esente da vizi invalidanti la prima deliberazione assembleare, così traendone le altrettanto corrette conseguenze della non necessità di una seconda in funzione di "ratifica", il motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere, va respinto.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 1117 c.c., carenza e contraddittorietà di motivazione, con riferimento alla reiezione del secondo motivo di appello, con il quale il S. si era doluto dell’illegittimità della delibera in relazione all’incarico conferito ad un geometra per la sistemazione di un’area, che, secondo l’appellante attore non avrebbe avuto natura condominiale, ma sarebbe stata di sua esclusiva proprietà, come dimostrato dalla posizione esterna, non interna all’edificio, dell’area in questione, dai titoli e da un, non meglio precisato, "contenzioso insorto tra l’istante ed il Comune di Portici".
Anche tale motivo va rigettato, contenendo, censure di puro merito, peraltro anche carenti di autosufficienza nei richiami documentali, con le quali si propone una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza evidenziare alcuna lacuna o illogicità dell’esaustiva motivazione al riguardo compiuta dalla corte territoriale, che, sulla base di incensurabile apprezzamento di fatto, ha ritenuto insuperata la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., n. 1 (la cui elencazione non è tassativa e che va applicata a tutti gli spazi assimilabili a quelli indicati, comunque destinati al comune godimento:v. Cass. 8304/03), in ragione della destinazione dell’area scoperta alle esigenze collettive dei condominii, e comunque non dimostrata l’assunta proprietà esclusiva da parte del S., in mancanza di alcuna riserva al riguardo nell’atto costitutivo del condominio, risalente al 1959, prevedente l’appartenenza allo stesso non solo dei cortili, ma di tutti i viali e spazi aperti del complesso edilizio.
Il ricorso va conclusivamente respintole spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali al resistente, in misura di Euro 2.200,00, di cui 200 per esborsi.
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